Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40451/2025, 13 novembre/16 dicembre 2025, ha affermato che, in tema di mezzi di ricerca della prova, deve escludersi la disapplicazione della normativa interna, nella parte in cui prevede l’acquisizione, da parte del pubblico ministero, dei dati contenuti in un dispositivo informatico, per contrasto con la Direttiva UE 2016/680/UE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, la quale richiede un pronuncia autorizzatoria, in via preventiva, da parte di un giudice o un organo amministrativo indipendente, non avendo quest’ultima efficacia diretta nell’ordinamento interno.
Ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono che l’acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa all’iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all’acquisizione dei tabulati telefonici, dall’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall’art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita dell’autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni.
Il collegio di legittimità ha quindi ritenuto che sia onere dell’interessato dedurre la mancanza, in concreto, di un giusto equilibrio tra i legittimi interessi connessi alle necessità dell’indagine e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali ed ha pertanto giudicato immune da censure la decisione che aveva valutato utilizzabili i dati acquisiti dal pubblico ministero.
