L’avvocato che intraprende una relazione sentimentale con il magistrato capo dell’ufficio, e non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi a quell’ufficio, specialmente quando assegnate ai Collegi dei quali il magistrato era componente.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 296/2025 (allegata al post) ha stabilito che:
Non può dirsi infatti obbediente ai principi deontologici il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con il magistrato capo dell’ufficio, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi a quell’ufficio, specialmente quando assegnate ai Collegi dei quali il magistrato era componente.
Tale condotta omissiva, infatti, mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, che deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 c.d.f., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale della funzione difensiva.
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 c.d.f.) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato, ma anche alla loro apparenza, in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto l’esserlo effettivamente, dovendosi proteggere – come la ricorrente ha mancato di fare – non solo la dignità dell’esercizio professionale, ma anche l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense e dunque in una prospettiva più ampia rispetto ai confini di ogni 13 specifica vicenda professionale o personale dell’avvocato (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 375/2024).
Inoltre, non può essere sottaciuto che appare gravemente lesivo della dignità e del decoro che deve ispirare la condotta, tanto professionale quanto personale, dell’avvocato l’intrattenersi in incontri sessuali o “effusioni amorose” all’interno di un luogo di giustizia, destinato alla tutela dei diritti e non alla soddisfazione del proprio piacere personale. Nemmeno rileva la natura, ritenuta privata dalla ricorrente, dei rapporti col magistrato dal momento che è noto che “l’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense” (art. 9 c.d.f.) e che “l’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione” (art. 63 c.d.f.).
La condotta dell’incolpata non può dirsi estranea alla vita professionale, in quanto ciò che rileva disciplinarmente non è la natura sentimentale o sessuale del rapporto con il dott. [AAA], ma l’evidente alterazione, in ragione di essa, del normale rapporto fra avvocato e giudice per effetto dell’instaurazione di un rapporto privilegiato sul piano personale.
Nella fattispecie appare quindi pienamente integrata la violazione, fra gli altri, dell’art. 53 c.d.f. (“Rapporti con i magistrati”) e, segnatamente, dei canoni primo (“I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità…”), secondo (“L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario”) e quarto (“L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze…”), nonché del generale obbligo presidiato dall’art. 6 co. 2 c.d.f., secondo cui “l’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.
Pertanto, Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
