Segnalo agli amici di Terzultima Fermata una prassi attualmente adottata da alcune cancellerie della Corte di Appello di Roma che ritengo non conforme alla normativa vigente e alle indicazioni ministeriali in materia di deposito telematico delle impugnazioni.
In particolare, come risulta dalla comunicazione di cancelleria che allego alla presente (file rubricato “Acquisizioni”), mi viene richiesto il deposito cartaceo di n. 6 copie del ricorso per Cassazione, o in alternativa il pagamento dei relativi diritti di copia, nonostante il ricorso sia stato regolarmente depositato tramite il Portale Deposito Atti Penali.
Tale richiesta mi appare in evidente contrasto con quanto chiarito dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con circolare del 12 novembre 2024, anch’essa allegata alla presente, nella quale si afferma espressamente che:
“nei casi in cui l’impugnazione sia stata depositata con modalità telematica tramite il Portale dei Depositi Telematici, la disciplina relativa all’integrazione documentale e al deposito di copie cartacee resta inoperante e inapplicabile”
Nonostante il chiaro indirizzo ministeriale, le cancellerie della Corte di Appello di Roma continuano a pretendere adempimenti cartacei ulteriori, con un aggravio ingiustificato per la difesa e con effetti distonici rispetto al processo di digitalizzazione del processo penale.
