Costituzione di parte civile e il rispetto della previsione dell’indicazione delle ragioni giustificative della domanda “agli effetti civili” ex art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 107/2026, in tema di costituzione di parte civile, si è soffermata sull’atto di costituzione di prossimi congiunti di minore vittima di delitti sessuali, ed ha stabilito che è ammissibile anche a seguito della modifica apportata all’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dall’art. 5 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per effetto della quale è richiesta l’indicazione delle ragioni giustificative della domanda “agli effetti civili”, purché siano, in esso, evidenziate le contestazioni formulate nel capo di imputazione, il rapporto con la persona offesa e il danno psico-esistenziale subito dal nucleo familiare in conseguenza del reato.

La modifica intervenuta con riguardo all’art. 78 cod. proc. pen., relativo alle formalità di costituzione di parte civile, al comma primo, lett. d), prevede che, tra i requisiti formali della dichiarazione di costituzione, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda debba essere specificamente svolta agli effetti civili.

Si noti come la modifica di tale ultima norma non può restare indifferente ai fini della spiegazione del significato del nuovo comma 1-bis dell’art. 573 al quale offre un necessario completamento.

Se il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile. Ciò significa che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il mero richiamo al capo d’imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza, ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina.

Sarà, infatti, necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile; cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato, bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa.

In altre parole, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l’art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con l’esposizione in modo chiaro e specifico delle stesse (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).

Alla luce di ciò, se, da un lato, l’art. 78, co.1, lett. d) richiede una specifica esposizione delle ragioni “agli effetti civili”, non essendo più sufficiente il richiamo al capo di imputazione, dall’altro lato va osservato come la Corte di appello, ritiene che siano state sufficientemente esplicitate, seppur in forma sintetica, le “ragioni della domanda agli effetti civili” ex art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

In particolare, nelle istanze sono state evidenziate le contestazioni formulate nelle imputazioni e il ruolo delle rispettive figlie minori quali persone offese, valorizzando la lesione del bene psichicoesistenziale del nucleo familiare nei reati sessuali in danno di minori che implica evidenti danni anche di natura morale e un conseguente coinvolgimento diretto dei genitori delle persone offese.

Peraltro, la motivazione addotta dalla Corte territoriale risulta in linea con quell’orientamento giurisprudenziale che ammette la legittimazione dei prossimi congiunti al risarcimento del danno morale riflesso nei delitti sessuali contro i figli minori.

Difatti, le Sezioni Unite Civili di questa Corte, con sent. n. 9556 del 2002, hanno affermato il principio in forza del quale ai prossimi congiunti della vittima di un reato (in quella fattispecie si trattava di lesioni personali) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto di cui all’art. 1223 cod. civ. né quello di cui all’art. 185 cod. pen., in quanto anche tale danno trova causa diretta ed immediata nel fatto illecito (Sez. 3, n. 38952 del 21/09/2007, non mass.).

La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita da una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell’individuazione dei danni risarcibili e dall’inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo.

Si afferma che il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale.

Nè risulta insufficiente il riferimento al disposto dell’art. 1223 cod. civ. per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei prossimi congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.

Ad ulteriore conforto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si è fatto riferimento alla figura del c.d. danno patrimoniale riflesso, riconoscendo la risarcibilità delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui.

Il principio applicato è sempre quello della regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto.

Inoltre, la nozione dei danni riflessi o mediati non evidenzia una differenza sostanziale e/o eziologica con i danni diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell’illecito (consistente in un danno alla persona) alle c.d. vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria.

In termini di causalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale.

Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e quello delle semplici lesioni perché in entrambe le ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore, anch’essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale.

Ammessa la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia subito un pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo sia, si riconosce detta legittimazione relativamente al danno non patrimoniale nei confronti del soggetto che l’abbia subito (e quindi come tale sia danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo del reato (Sez., U., n. 9556 del 01/07/2002, Rv. 555495-01)

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