La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 7711 del 26 febbraio 2026, in un caso di diffamazione aggravata e mancato riconoscimento della provocazione almeno in forma putativa, ci permette preliminarmente alcune considerazioni di ordine sistematico sul fondamento e sulla classificazione delle cause di non punibilità.
La Suprema Corte premette che in effetti, possono individuarsi tre classi di cause di esclusione della punibilità:
quella che comprende le scriminanti, che escludono l’antigiuridicità del fatto tipico;
quella che comprende le scusanti, che escludono la colpevolezza dell’autore del reato;
quelle che comprendono le cause di non punibilità in senso stretto, che sono espressione della scelta di politica criminale di rinunciare, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, alla punizione del colpevole per ragioni di opportunità.
Mentre le scriminanti rappresentano l’esigenza di risolvere un conflitto interno all’ordinamento, nel senso che a fronte di una norma che incrimina un certo comportamento ve ne è un’altra che lo consente o addirittura lo impone, di modo che chi ha commesso il fatto tipico va indenne da pena perché, a certe condizioni, la tutela del bene giuridico violato recede a vantaggio della salvaguardia un altro, le scusanti, invece, esprimono la necessità di istituire un collegamento tra il bisogno di pena da parte di un soggetto e la rimproverabilità del suo comportamento: in sostanza, in riferimento ad esse la rinuncia alla punizione trae origine da un giudizio di inesigibilità, essendo l’agente posto in una condizione psicologica o esistenziale tale da non consentirgli di uniformarsi alla legge (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, in motivazione).
Tanto chiarito, la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 599 cod. pen. va collocata nella classe delle scusanti.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che «In tema di diffamazione la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta, ferma restando l’illiceità del fatto e l’obbligazione risarcitoria» (Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653-01; conf. Sez. 1-civ., n. 2197/2016, Rv. 638583-01; Sez. 3-civ., n. 20137/2005; Sez. 3 civ., n. 23366/2004, secondo cui la provocazione esclude la responsabilità penale ma non la responsabilità civile per il danno arrecato).
L’operatività della scusante richiede, tuttavia, la presenza congiunta di due presupposti: il fatto ingiusto altrui e l’immediatezza della reazione.
In ordine al primo requisito, la cassazione ha chiarito che il fatto ingiusto non coincide con un qualsiasi comportamento sgradito, né con l’esercizio di un diritto di difesa in sede processuale, ma deve consistere in una condotta che, ictu oculi, risulti contraria alle norme o alle regole di civile convivenza (Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021, Pierandozzi, Rv. 280333 – 01; Sez. 5, n. 43637 del 24/04/2015, Caputo, Rv. 264924 – 01).
Si deve trattare, cioè, di condotta che violi le regole elementari della correttezza e dell’umanità nei rapporti sociali. In ordine al secondo requisito, quello dell’immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che lo stato d’ira determinato dall’altrui comportamento contrario alle regole del vivere civile deve essere ancora attuale nel momento della condotta diffamatoria, nel senso che la reazione deve avvenire finché è ancora perdurante la spinta emotiva determinata dal fatto ingiusto.
Pur ammessa una certa elasticità temporale, la scusante non può, però, trovare applicazione quando sia trascorso un lasso di tempo tale da trasformare l’impulso emotivo in rancore o desiderio di rivalsa (Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, dep. 2016, Presta, Rv. 267137 – 01; Sez. 1, n. 48859 del 07/10/2015, Pisano, Rv. 265220 – 01; Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, D’Amico, Rv. 240283 – 01; Sez. 5, n. 8097 del 11/01/2007, Franciosi, Rv. 236541 – 01).
Infine, in ordine alla scusante della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen. in forma putativa.
La giurisprudenza della cassazione ne ammette la configurabilità anche come putativa «qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell’illiceità del fatto altrui, purché l’errore sia plausibile, non pretestuoso e logicamente apprezzabile» (Sez. 5, n. 45622 del 29/09/2023, B., Rv. 285547 – 01; Sez. 5, n. 38596 del 01/10/2008, Loyola, Rv. 241954 – 01): questo perché il processo motivazionale dell’autore della condotta diffamatoria, che ha ritenuto per errore sussistente il fatto ingiusto altrui, suscettibile di rendere inesigibile il suo comportamento doveroso, ha subito un’alterazione tale da escludere la punibilità a titolo di dolo del soggetto agente.
