Bonus facciate e la falsa attestazione dell’inizio dei lavori: configurabilità della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nei confronti del titolare della ditta edile (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 8573 depositata il 4 marzo 2026 ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 640-bis Cp in materia di bonus edilizi, rileva non già la legittimità sostanziale del requisito richiesto dall’amministrazione finanziaria, bensì la consapevole produzione di dichiarazioni ideologicamente false nei documenti prescritti dalla normativa antifrode di cui al decreto-legge 157/21, idonee a indurre in errore l’amministrazione e a procurare un ingiusto profitto.

Peraltro, l’opzione per lo sconto in fattura presuppone, già sul piano testuale dell’articolo 121, comma 1 e comma 1-bis, del decreto-legge 34/2020, che i lavori siano stati almeno avviati, come confermato dal ricorso legislativo al tempo passato (“fornitori che hanno effettuato gli interventi”) e dalla disciplina degli stati di avanzamento.

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