Azione per il risarcimento del danno da reato cagionato da magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni (Riccardo Radi)

Un magistrato, nell’esercizio delle sue funzioni, ti procura dei danni, la conseguente azione di risarcimento dei danni deve essere esercitata nei confronti del Ministero della giustizia o della Presidenza del Consiglio dei ministri?

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 8551 depositata il 4 marzo 2026 ha affermato che l’azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall’art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest’ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all’azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.

Secondo un precedente della cassazione, anche l’azione per il risarcimento dei danni cagionati dal reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni va esercitata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e non nei confronti del Ministro della Giustizia (cfr. Sez. 6, n. 13450 del 28/09/2000, Galdieri, Rv. 217627).

Si è, infatti, ritenuto che, attenendo il danno all’esercizio delle funzioni giudiziarie, non può essere chiamato a risponderne il Ministro della giustizia (la cui sfera istituzionale si limita al “funzionamento dei servizi e all’argomentazione”), ma deve essere “chiamato” il soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato – comunità, stante il “rilievo costituzionale, prima ancora che ordinamentale, della “funzione Giustizia, amministrata in nome del popolo”, che deve essere improntata a imparzialità e indipendenza” (si è richiamata, al riguardo, con riferimento alla ipotesi speculare della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti del magistrato, Sez. 6, 9574 del 27/7/99, Curtò, Rv. 214539).

La cassazione sezione 6 con la sentenza in oggetto ha inteso discostarsi da tale pronuncia e affermare, invece, che, nel caso in cui l’azione civile sia volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, la legittimazione passiva spetta al Ministro della giustizia, e non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’art. 4 della legge n. 117 del 1988 deve, infatti, intendersi quale disciplina speciale della azione risarcitoria fondata su un illecito civile del magistrato (ovvero un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario, connotati da dolo o colpa grave nell’esercizio della funzione giudiziaria o un diniego di giustizia).

In tal caso, in deroga alla disciplina ordinaria e, in particolare, alla responsabilità diretta dell’autore dell’illecito, si prevede la sola legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il magistrato di intervenire in ogni fase e grado del giudizio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. (cfr. art. 6).

Il perimetro applicativo di tale micro sistema è chiaramente delineato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 117 del 1988 con riferimento al danno cagionato da comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere con dolo o colpa grave e al diniego di giustizia come definito dall’art. 3.

Tale conclusione trova una diretta conferma nel dato testuale ricavabile dall’art. 13 legge cit. che, con riferimento al danno derivante da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, richiama le norme ordinarie.

In tal caso, dunque, l’azione civile potrà essere esercitata direttamente nei confronti del magistrato (come accaduto nel caso in esame), nonché nei confronti del responsabile civile, da individuare, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., nel Ministro della giustizia.

Una diversa interpretazione, nei termini proposti dalla parte civile, priverebbe di senso il rinvio alle norme ordinarie contenuto all’art. 13, e, estendendo l’ambito di operatività di una sola disposizione della disciplina speciale, determinerebbe l’irragionevole creazione in via giurisprudenziale di un nuovo modello processuale costituito, quanto alla legittimazione passiva, dalla disciplina di cui all’art. 4, e, nella restante parte, dalle norme ordinarie, ivi compresa quella che consente di agire direttamente in giudizio contro il danneggiante.

Va, dunque, affermato che l’azione per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato nell’esercizio delle sue funzioni va esercitata nei confronti del Ministro della Giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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