Parte civile e la necessità per il nuovo difensore di rinnovare l’atto di costituzione in giudizio: la cassazione ha scalfito il principio di immanenza? (Riccardo Radi)

La designazione del nuovo difensore della parte civile non comporta la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio, ma unicamente l’obbligo del rilascio, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, principio espresso tra le tante da (cassazione Sez. 1, n. 28293 del 12/04/2023; e cassazione Sez. 5, Sentenza n. 34305 del 07/10/2020).

Si tratta di un’affermazione che rappresenta il caposaldo del cd. principio di immanenza della parte civile costituita, da cui deriva la conseguenza che resta valido il rapporto processuale già creatosi a mezzo del precedente difensore, mentre il nuovo difensore deve comunque munirsi di un titolo di legittimazione a rappresentare la difesa tecnica del suo assistito nel processo.

Questo principio è stato disatteso da un giudice di merito e la cassazione sezione 5 con la sentenza numero 40409/2025 (allegata integralmente al post) ha stabilito che non è abnorme sotto il profilo strutturale l’ordinanza di esclusione della parte civile fondata sull’omesso deposito, da parte del nuovo difensore, di un nuovo atto di costituzione unitamente alla procura speciale.

In proposito abbiamo pubblicato l’articolo in allegato: Parte civile: ordinanza di esclusione della parte civile, perché il nuovo difensore non ha depositato un nuovo atto di costituzione (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

Abbiamo ricevuto molte sollecitazioni per la pubblicazione della sentenza integrale ed abbiamo provveduto alle richieste.

Vediamo cosa scrive la cassazione in proposito.

Fatto:

La parte civile Ou.Na. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa in data 28/04/2025 dal Giudice di Pace di Roma, con cui è stata accolta l’eccezione proposta dal difensore dell’imputato Pa.Fr. volta ad escludere dal processo la stessa parte civile già costituita all’udienza del 09/09/2024, poiché il nuovo difensore di quest’ultima non aveva depositato anche un nuovo atto di costituzione di parte civile, unitamente alla procura speciale.

La ricorrente, persona offesa del reato di lesioni commesso dall’imputato e, al tempo stesso, imputata del reato di percosse nel medesimo processo, denuncia l’abnormità del provvedimento e la violazione degli artt. 76 e 100 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la difesa, non vi era bisogno di alcun nuovo atto di costituzione nel processo della parte civile, alla luce dell’assenza di una disposizione normativa in tal senso e della giurisprudenza di legittimità dominante, che postula il principio di immanenza della costituzione di parte civile, sicché il mutamento del difensore non produce effetti sulla costituzione già ammessa, e ritiene, parallelamente, l’impermeabilità della costituzione di parte civile agli eventi che riguardino la persona del danneggiato o, ancora una volta, la sua difesa tecnica (ad esempio, in caso di morte del danneggiato, con il subentro degli eredi senza bisogno di depositare un nuovo atto di costituzione; oppure in caso di raggiungimento della maggiore età, con subentro automatico del maggiorenne ai suoi genitori già costituiti parte civile per suo conto; oppure in caso di parte civile che rimanga, come già evidenziato, per qualsiasi motivo, priva di difensore, ipotesi in cui il nuovo difensore subentra munito di procura ad litem).

L’abnormità deriva dal contenuto talmente incongruo e singolare dell’atto da renderlo avulso dall’ordinamento processuale, tenuto conto, altresì, del fatto che la giurisprudenza di legittimità opta per l’inoppugnabilità dell’ordinanza di esclusione della parte civile, salvi proprio i casi di abnormità. Il provvedimento impugnato confonde i concetti di procura speciale rilasciata ai fini dello ius postulandi per l’esercizio della difesa tecnica, ex art. 100 cod. proc. pen., e di procura speciale prevista ai fini della legitimatio ad processum ai sensi degli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. L’esclusione indebita della parte civile, inoltre, nega tutela effettiva alla vittima del reato nel processo penale.

Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, atteso che la designazione del nuovo difensore della parte civile non comporta la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio, ma unicamente l’obbligo del rilascio, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, e solo in mancanza di quest’ultima si determina la cessazione della partecipazione al giudizio della parte e l’estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale (Sez. 1, n. 28293 del 12/04/2023; Sez. 5, Sentenza n. 34305 del 07/10/2020).

Decisione:

La questione che pone il ricorso è se sia abnorme e, dunque, ricorribile per cassazione, il provvedimento, inoppugnabile per giurisprudenza consolidata, di esclusione della parte civile già costituita in una precedente udienza, disposto dal giudice in un’udienza successiva, sul presupposto che il nuovo difensore della stessa parte civile non aveva rinnovato tale costituzione mediante il meccanismo di procura speciale previsto dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., ma si era limitato a depositare nuova procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., ai fini della difesa tecnica.

In proposito, occorre anzitutto ribadire il principio, già affermato dalla Quinta Sezione penale, secondo cui la designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile comporta, a pena di nullità della costituzione, l’obbligo di rilascio di nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., ma non la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. 279975 – 01).

La procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. conferisce al difensore il solo “jus postulandi” e, pertanto, si differenzia da quella prevista dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., con cui si devolve al procuratore la capacità di disporre delle posizioni giuridico soggettive in nome e per conto del rappresentato: la cd. legitimatio ad processum (Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Prudente, Rv. 275432).

Ed infatti, secondo l’art. 76 cod. proc. pen. – norma principale che regola l’ingresso nel processo penale della persona offesa mediante la costituzione in giudizio – l’azione civile è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, nominato ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., mediante la costituzione di parte civile.

Tale costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo: si tratta di un’affermazione che rappresenta il caposaldo del cd. principio di immanenza della parte civile costituita, da cui deriva la conseguenza che resta valido il rapporto processuale già creatosi a mezzo del precedente difensore, mentre il nuovo difensore deve comunque munirsi di un titolo di legittimazione a rappresentare la difesa tecnica del suo assistito nel processo.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il nuovo difensore nominato dalla parte civile già costituita non aveva l’obbligo di depositare un nuovo atto di costituzione con procura speciale conferitagli ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. ma doveva soltanto preoccuparsi di munirsi di una procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. per esercitare la difesa tecnica.

Del resto, la costituzione di parte civile è collegata alle prime battute del processo, sottoposta non solo ad una serie di formalità (previste a pena di inammissibilità dall’art. 78 cod. proc. pen.), ma anche a dei precisi termini processuali, fissati a pena di decadenza dall’art. 79 cod. proc. pen., che, ovviamente, in caso si predicasse la necessità di rinnovazione della stessa ad ogni mutamento del difensore, non potrebbero essere rispettati.

Il che avrebbe l’effetto di ridurre, drasticamente e illogicamente, i diritti della parte civile a cui non sarebbe sostanzialmente consentito di mutare il proprio difensore o, in alternativa, se non si dovessero considerare applicabili, in caso di mutamento del difensore, i ricordati termini di decadenza, si costringerebbe la parte civile a rinnovare, senza concreta ragione, un atto identico a quello originario, non essendo, la parte stessa, in alcun modo mutata (così, condivisibilmente, argomenta la citata sentenza n. 34305 del 2020).

Deve, pertanto, riaffermarsi che la designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile non comporta la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio mediante conferimento di una nuova procura ex art. 122 cod. proc. pen., bensì comporta, a pena di nullità della costituzione, l’obbligo di rilascio di nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.

Chiaro?

Sembrerebbe di si ma c’è un ma…

Prosegue la cassazione: “Una volta data soluzione al quesito presupposto, è necessario verificare l’abnormità o meno della statuizione del Giudice di pace con cui è stata erroneamente esclusa dal processo la parte civile già costituita, poiché solo il carattere abnorme del provvedimento può giustificare un intervento nomofilattico della Corte di cassazione, stante l’inoppugnabilità – di regola – delle ordinanze di esclusione della parte civile (ex multis, Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Gasparrini, Rv. 286364 – 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, rv. 271155)…

Per sapere come va a finire scarica la sentenza allegata e buona lettura da Terzultima Fermata.




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