Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 39147/2025, 19 novembre/4 dicembre 2025, ha affermato che il giudice di rinvio che rigetta la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale già disposta nel precedente giudizio di merito, revocando implicitamente la relativa ordinanza ammissiva non annullata dalla pronunzia rescindente, è tenuto ad argomentare in maniera congrua, anche direttamente in sentenza, le ragioni per cui perviene a conclusioni difformi rispetto a quelle sottese alla valutazione originaria sulla necessità della rinnovazione.
Sul piano generale, l’istituto della rinnovazione è contemplato dall’art. 603 c.p.p. che prevede tre differenti ipotesi: in quelle di cui all’art. 603 c.p.p. comma uno (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e comma tre (rinnovazione ex officio) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (che nel caso previsto dal terzo comma c.p.p. deve essere assoluta) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; nell’ipotesi di cui al comma secondo, invece, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione della necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una recente acquisizione della prova in quanto si tratta di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (cfr. Sez. 3 n. 13888 del 27.1.2017; n. 47963 del 13/09/2016)
Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l’art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278703; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Rv. 237165; Sez. 1, n. 16786 del 24/03/2004, Rv. 227924; Sez. 2, n. 9533 del 03/07/1995, Rv. 202373).
Tuttavia, il giudice d’appello, il quale revoca l’ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria, è tenuto a indicare, con congrua motivazione, le ragioni per le quali reputa insussistente l’assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, Rv. 287054 – 01).
Va quindi affermato che, in tema di giudizio di rinvio, l’annullamento di una sentenza per motivi che non concernono la nullità degli atti introduttivi non travolge automaticamente anche le ordinanze interlocutorie (quale quella che aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 603 cod. proc. pen.); tuttavia, per un verso, le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili; per altro verso, l’ambito di cognizione del giudice del rinvio è necessariamente vincolato al perimetro del “thema decidendum” fissato dalla sentenza rescindente, per cui la valutazione circa la “indispensabilità” della rinnovazione ai fini della decisione non può non essere rimessa alla valutazione dei giudici del rinvio, i quali potranno, con congrua motivazione, indicare le ragioni per le quali reputano insussistente l’assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, motivazione che equivale a revoca implicita dell’ordinanza ammissiva a suo tempo disposta.
