Giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato: conseguenze della mancata acquisizione delle conclusioni del Procuratore Generale (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 208/2026 ha stabilito che nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, non osta alla trattazione e alla decisione del ricorso la mancata acquisizione delle conclusioni scritte del procuratore generale, ricorrendo la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nel solo caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.

Sul punto va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., l’acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presupposto necessario ai fini della fissazione della data dell’udienza e della trattazione del ricorso (Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265113 – 01), atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, Vertinelli, Rv. 279552 – 01).

Il principio è stato affermato anche in riferimento al deposito «tardivo» delle conclusioni del P.G., avendo la Corte affermato che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 – 02)

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