Colpa medica: la cooperazione multidisciplinare di più sanitari e le sue conseguenze giuridiche (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 39147/2025, 19 novembre/4 dicembre 2025, ha affermato che, in materia di responsabilità medica, ove ricorra l’ipotesi di assunzione di posizioni di garanzia e successione di più garanti nella gestione dei pazienti, è pacifico il principio per cui ciascun garante risponde del rispettivo comportamento doveroso omesso (tra le tante, Sez. 4, n. 1175 del 02/10/2018, Rv. 274832 -01; Sez. 4, n. 6405 del 22/01/2019, Rv. 275S73 – 02).

A ciò deve aggiungersi che, ove ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico.

Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Né, secondo la giurisprudenza di legittimità, può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l’abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata (Sez. 4, n. 46824 del 26/10/2011, Rv. 252140 01; Sez. 4, n. 30991 del 06/02/2015, Rv. 264315 01; Sez. 4, n. 24895 del 12/05/2021, Rv. 281487 – 01).

A maggior ragione, la posizione di garanzia del medico si instaura allorchè questi abbia visitato un paziente e gli abbia prescritto accertamenti poiché per ciò stesso lo ha preso in carico e ha instaurato con lui una relazione terapeutica (Sez. 4, n. 10819 del 04/03/2009, Rv. 243874 01; Sez. 4, n. 15178 del 12/01/2018, Rv. 273012 01).

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