Patrocinio a spese dello Stato e la proposta per consentire all’avvocato di rinunciare alla liquidazione del compenso a carico dello Stato e agire nei confronti della parte soccombente per il recupero dell’intero importo determinato nel provvedimento giudiziale (Redazione)

Segnaliamo la proposta di modifica all’articolo 133 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato (allegata al post).

L’articolo 130 del citato testo unico, in materia di compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tec nico di parte, dispone che “gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”.

Il citato articolo 133, comma 1, del medesimo testo unico, in materia di pagamento in favore dello Stato, prevede inoltre ch “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.

In forza del combinato disposto delle due disposizioni sopra richiamate, quando, all’esito del procedimento, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, lo Stato agisce esecutivamente nei confronti del soccombente al fine di recuperare l’intero importo liquidato giudizialmente.

Al difensore della parte ammessa al patrocinio viene, invece, corrisposto un importo pari alla metà dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55. Si tratta di una soluzione pregiudizievole nei confronti del difensore.

Pertanto, per porre rimedio agli effetti prodotti dalla suddetta disciplina, la presente proposta di legge prevede che il difensore possa dichiarare di rinunciare alla liquidazione del compenso a carico dello Stato e, conseguentemente, agire nei confronti della parte soccombente per il recupero dell’intero importo determinato nel provvedimento giudiziale

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