La prova indiziaria e il suo incrocio con il principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 37630/2025, 23 settembre/18 novembre 2025, offre una ricognizione sistematica della valutazione della prova indiziaria nel raffronto con il principio dell’al di là ogni ragionevole dubbio e con la revisione della sentenza assolutoria di primo grado.

Il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo «se l’imputato risulta colpevole … al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) implica che, a meno che non siano sopravvenuti elementi probatori nuovi, la reformatio in pejus della sentenza di assoluzione in primo grado debba possedere una forza persuasiva superiore che elida il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze. Questo perché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione presuppone soltanto la mera non certezza della colpevolezza Sez. 6, n. 40159/2011, Rv. 251066; Sez. 6, n. 4996/2012, Rv. 251782).

Allora, occorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che minano la motivazione della sentenza di primo grado e sviluppi un ragionamento che dimostri la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113).

In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa in appello risulti in astratto correttamente motivata in sé, ma è necessario anche che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata e che le confuti per la sua incompletezza e/o incoerenza e/o presenza di altro vizio logico e/o per la inconciliabilità con i nuovi dati acquisiti. È la supremazia dialettica che le deriva dalla confutazione della sentenza assolutoria di primo grado che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la forza persuasiva superiore che fa venir meno ogni ragionevole dubbio. Ne deriva che la sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado deve sviluppare una duplice argomentazione idonea, al contempo, a confutare quella che regge la sentenza di primo grado e a fondare un giudizio di responsabilità, perché, in ogni caso, la sentenza che riforma in pejus la decisione assolutoria deve risultare atta anche a superare ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

In vari modi la giurisprudenza ha indicato come questo risultato può conseguirsi: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e della difesa sono insostenibili e giustificando adeguatamente il maggiore rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; Sez. 6, n. 6221/2006, Aglieri, Rv. 233083); confutando specificamente le ragioni favorevoli all’assoluzione; delineando le linee portanti del proprio alternativo ragionamento con una motivazione che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, giustifichi la maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638); riesaminando gli elementi di prova vagliati dal primo giudice e considerando sia quelli eventualmente sfuggiti alla sua valutazione sia quelli ulteriormente acquisiti (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005).

I vari modi non possono compendiarsi in un’unica formula perché la confutazione di una sentenza è correlata allo specifico modo in cui è essa costruita, sicché occorre preliminarmente ricostruire lo specifico schema logico-giuridico che la sorregge.

In questa prospettiva, vale ribadire che l’itinerario della valutazione della prova indiziaria — quella che ricorre nel caso in esame — ha due momenti.

Il primo momento concerne il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza.

Nel secondo momento la valutazione degli indizi consiste nella loro valutazione complessiva e unitaria e tende a dissolverne le ambiguità. Infatti, nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Per «gravità» si intende la resistenza alle obiezioni, e la capacità dimostrativa quale pertinenza del dato rispetto al thema probandum. Sono gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993 Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Rv. 187113). Il livello di gravità cresce con la forza della argomentazione con la quale gli elementi indizianti sono condotti al fatto da dimostrare, decresce con l’accrescersi del numero di accadimenti che se ne possono desumere secondo le massime di comune esperienza.

Per «precisione» si intende la specificità, l’univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più plausibile. La precisione dell’indizio è connessa alla sua non equivocità sicché è tanto maggiore quanto minore è il numero delle sue diverse interpretazioni: il fatto noto deve essere indiscutibile, certo, nella sua oggettività, perché un fatto ignoto non può essere desunto da un fatto, a sua volta, ipotetico. La precisione dell’indizio dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto).

La «concordanza» indica che gli indizi, devono convergere verso lo stesso fatto ignoto. La valutazione del complesso del compendio indiziario deve essere preceduta dalla valutazione, secondo i criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione». La convergenza di indizi fra loro eterogenei rafforza la valenza della abduzione.

La «precisione» e la «gravità», vanno accertate vagliando gli indizi anzitutto separatamente e, in un secondo momento, soprattutto per quel che riguarda la gravità, congiuntamente, perché la gravità degli uni può acquistare spessore dalla accertata gravità degli altri.

In realtà, la molteplicità degli indizi, che consente una valutazione di concordanza, e il requisito della gravità dell’indizio sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi — quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti — mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 276743; Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Rv. 277529; Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552).

Con la valutazione della concordanza si passa dalla prima alla seconda fase del percorso di valutazione della prova indiziaria, che si svolge «confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, Rv. 193003).

Logicamente gli errori e le approssimazioni delle valutazioni compiute nella prima fase si riverberano sulla qualità delle valutazioni che si effettuano nella seconda fase.

In questa fase, l’insieme degli indizi deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, cit.). Solo con l’esame di tale compendio, entro il quale ogni indizio è contestualizzato, può essere verificata la consistenza e la decisività dei singoli indizi elementi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Rv. 239789). Per questa via, ogni indizio si somma e si integra con gli altri, cosicché il loro insieme può assumere un univoco significato che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, cit.).

In sintesi: nella prova indiziaria, ex art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum, precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280414).

Nella valutazione della prova indiziaria, il giudice non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né semplicemente assommarli, ma — dopo avere valutato i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (per lo più solo possibilistica) — deve esaminare complessivamente gli elementi certi per accertare se la ambiguità di ciascuno di questi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di ricostruire il fatto in termini credibili, il che è possibile anche quando le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di riscontri nei dati acquisiti (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016 Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967).

Infine, il complesso degli elementi probatori deve essere valutato sulla base del principio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio»: si può condannare solo se gli elementi acquisiti escludono soltanto eventualità che sarebbero astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta non ha alcun riscontro nei dati acquisiti (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262280; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763).

Il problema fondamentale del giudizio sta nel porre le premesse per selezionare i fatti rilevanti. Quale sia la quantità minima di indizi necessari è questione che va risolta di volta in volta, ma, in molti casi, la conclusione non si raggiunge tanto sviluppando inferenze esplicite da premesse esplicite quanto estraendo dalla serie disordinata di informazioni già disponibili, che stanno sullo sfondo, le premesse aggiuntive adatte a rendere esplicita e chiarificatrice l’informazione sottesa, rendendola coesa.

La valutazione atomistica degli indizi è fallace perché trascura che l’indizio — per sua costituzione — è un dato la cui ambiguità va emendata collegandolo ad altri. Rifuggire da questa operazione significa accantonare indebitamente elementi di valutazione rilevanti che potrebbero rivelarsi, infine, persino decisivi e, quindi, fallare per difetto: il giudice non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né semplicemente assommarli, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (ordinariamente solo possibilistica), e dopo valutare la coesione degli elementi certi, per accertare se le loro ambiguità possano risolversi in una visione unitaria consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio o, all’opposto, di convalidare decisivamente una prospettazione difensiva.

Se l’insieme degli indizi riceve una sistemazione che li renda fra loro non solo esenti da incompatibilità essenziali ma anche coesi in un modo che risulti soddisfacente, allora l’ipotesi di ricostruzione dell’evento si consolida, a condizione che non emerga altra ipotesi ricostruttiva dotata di pari plausibilità.

Su queste basi è chiaro che l’inferenza abduttiva fuoriesce dall’ambito della mera analisi di elementi di conoscenza già stabilizzati e richiede una chiave interpretativa che connetta fra loro gli indizi: la ricostruzione dell’evento singolo deve conseguire la consistenza e la coesione delle informazioni.

Per queste ragioni le violazioni dell’art. 192 cod. proc pen., sebbene non possano essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc pen. (non essendo prevista una nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza per l’inosservanza di questa norma) ben possono esserlo nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa disposizione, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (fra le altre: Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294).

La prova logica, raggiunta a conclusione di un corretto procedimento di valutazione unitaria e complessiva degli indizi, tale da superare l’ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228), se viene esclusa ogni altra soluzione alternativa equivalente (Sez. 1, n. 9700 del 24/06/1992, Rv. 191878).

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