La ‘cultura della giurisdizione’ e perché (per fortuna) il PM ne è estraneo e la ‘cultura del contraddittorio’ (Marco Eller Vainicher)

Si parla spesso di una mitologica ‘cultura della giurisdizione’ in cui il PM sarebbe immerso e da cui, per il nostro bene, non dovrebbe essere separato, ma di che si tratta?

Il concetto nasce (addirittura) in epoca romana, quando il Magistrato (che era unico ed il processo era talmente accusatorio che era la vittima ad accusare il carnefice) aveva due prerogative: l’imperium e la iurisdictio.

Il primo era il potere di ordinare, decidere in sede cautelare o interdittale e disporre l’esecuzione di provvedimenti.

La seconda era la potestà non solo di pronunciare secondo diritto, ma di fare diritto vivente, cioè stabilire principi di diritto applicabili a tutti i processi per il periodo di durata della carica: il Pretore era a tutti gli effetti un legislatore ed il suo ius dicere creava il diritto.

Da questo nacque l’editto pretorio, creato di anno in anno dai vari Pretori che diventava a tutti gli effetti il cuore del diritto privato romano.

Ora, è indiscutibile che, nel processo penale contemporaneo, il PM abbia l’imperium: dispone di fermo ed arresto, anche se con riserva di convalida, di perquisizione e sequestro, iscrive nei vari registri delle notizie di reato, dispone direttamente della PG, emette l’ordine di esecuzione.

Se invece avesse la iurisdictio, e dunque fosse realmente il ‘primo giudice che la parte incontra’, ci sarebbe un serio problema: un soggetto che, sulla base della sua personale opinione, può accertare la verità e condannare qualcuno ad una data pena, in luogo di vagliare l’apparente fondatezza di una ipotesi di reato, creando diritto e smettendo di essere parte.

Se così fosse, a cosa servirebbe l’apparato giudiziario?

A che servirebbero un GIP, un giudice monocratico o un collegio?

Avremmo un accertamento della verità ed una pronuncia di merito secondo diritto prima ancora che la parte abbia avuto conoscenza di essere indagato, abbia vagliato le prove, abbia presentato le proprie difese, come nella determinazione della pena applicabile in concreto in sede di ordine di esecuzione (dove, peraltro, il giudice si è già pronunciato).

Una palese violazione degli articoli 24, 111 e 117 (norma parametro riferita all’articolo 6 CEDU) della Costituzione.

D’altro canto, proprio le stesse norme super-primarie ci spingono a pensare che il PM, in quanto funzione contrapposta alla difesa, dovrebbe immergersi nella cultura del contraddittorio tra le parti, raccogliere le prove, formarsi una idea, cioè che il denunciato, contrariamente alla presunzione di innocenza, sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e di poterne convincere un giudice terzo ed imparziale, che non gli farà sconti in ossequio ad un dovere di colleganza o abuserà unilateralmente del 507 cpp, superando le prove presentate dalle altre parti del processo, nel rispetto dell’interesse della Nazione (98) e secondo precisi canoni di efficienza ed efficacia, entro limiti di competenza e aree di responsabilità (97).

Il vero problema per cui la maggior parte dei processi finisce con una assoluzione, infatti, discende dal fatto che le prove vengono raccolte come se fossero gli unici elementi utili, cercando qualcosa che dimostri la colpevolezza, senza porle in dubbio, senza chiedersi quanto siano credibili e se non ci siano prove a favore dell’imputato, che normalmente non vengono cercate o adeguatamente vagliate, in grado di inficiare il castello accusatorio.

E in una percentuale rilevante di casi ci sono e dimostrano l’inconsistenza di tutte o parte delle accuse.

E in alcuni casi che un innocente è rimasto in carcere perché un tema non è stato esplorato.

Aggiungo: la lunghezza dei processi discende proprio dal fatto che le sezioni dibattimentali sono intasate di processi che non avrebbero dovuto essere iniziati perché le indagini non sono complete e servirebbe maggiore apertura, da parte di tutti, all’abbreviato condizionato.

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