La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 8019 depositata il 2 marzo 2026 ha ricordato che sono inutilizzabili le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dall’investigatore privato.
La Suprema Corte premette che in tema di investigazioni difensive, le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e documentate da un investigatore privato sono radicalmente inutilizzabili, in quanto questi è legittimato esclusivamente a procedere a colloqui non documentati, essendo riservata al solo difensore o al suo sostituto la facoltà di acquisire dichiarazioni scritte o informazioni da documentare; tale inutilizzabilità, derivando dalla violazione di un divieto probatorio assoluto, è rilevabile anche nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, Cpp.
Ricordiamo che la medesima sezione 3 con la sentenza numero 25431/2016 ha stabilito che non possono essere utlizzate le investigazioni difensive della parte offesa se condotte dal tirocinante abilitato solo a patrocinare le cause davanti al giudice di pace e al tribunale monocratico.
L’art. 391-bis cod. proc. pen. chiarisce che soggetti abilitati allo svolgimento delle investigazioni difensive sono, in linea generale, il difensore, il sostituto di questo, gli investigatori privati, se autorizzati ai sensi dell’art. 222 disp. att. cod. proc. pen., ed i consulenti tecnici, con la precisazione che, tuttavia, è riservato ai soli difensori, dacché titolari del relativo incarico professionale ai sensi dell’art. 327-bis cod. proc. pen., e ai loro sostituti il potere di chiedere alle persone informate sui fatti dichiarazioni scritte ovvero di documentare, secondo le modalità fissate dal successivo art. 391-ter cod. proc. pen., le informazioni da costoro rese.
