La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 7516 del 25 febbraio 2026, in tema di calunnia, ha stabilito che non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata.
In materia di calunnia, per l’affermazione della responsabilità dell’imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la persona offesa dal reato, pur essendo consapevole della sua innocenza.
Al riguardo, secondo la pacifica linea interpretativa dettata dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, Parisi, Rv. 236448), è necessario, perché si configuri il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell’incolpazione). Si è, inoltre, affermato (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
Con maggiore pertinenza, avuto riguardo al tema oggetto del ricorso, si è precisato che in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014, Falanga, Rv. 261648 – 01).
Può, in altre parole, affermarsi che se l’erroneo convincimento sulla colpevolezza dell’accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l’omissione di tale verifica o rappresentazione è idonea a connotare in senso doloso la formulazione di un’accusa espressa in termini perentori.
Di contro, quando l’erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, di per sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l’attribuzione dell’illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice penale dovendo essere esaminata la fondatezza dell’impugnazione degli odierni ricorrenti sull’elemento psicologico del reato la cui insussistenza, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., imporrebbe la pronuncia di una sentenza di assoluzione ostativa all’accoglimento delle domande civili in materia di risarcimento.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).
