Mutamento del regime di procedibilità di un reato: non è elemento costitutivo della fattispecie e non gli si applica la disciplina della successione delle leggi nel tempo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 7603/2026, 12/25 febbraio 2026, ha ribadito che non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d’ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di “abolitio criminis”.

L’art. 2 comma 4 cod. pen afferma che se la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che si stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Non costituisce invece causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d’ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di “abolitio criminis” (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 277925 – 01: fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36).

Ed ancora, secondo Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, rv. 273552 “è invece da escludere che il giudice dell’esecuzione possa revocare la condanna, rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità”.

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