Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il difensore dell’imputato ha un autonomo potere di impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità o di rigetto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 7442/2026, 17/24 febbraio 2026, ha affermato che, ove si versi in ipotesi di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con riferimento a un procedimento penale, trovano applicazione le regole procedurali dettate dal codice di rito penale, così dovendosi riconoscere al difensore quell’autonomo potere impugnatorio che trae origine, secondo la pronuncia delle Sezioni unite n. 30181 del 2004, dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99 cod. proc. pen.).

Provvedimento impugnato

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, delegato dal Presidente del Tribunale, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’Avv. XXX del foro di Milano avverso il decreto con il quale il giudice procedente aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione di YYY al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nell’ambito di un procedimento di esecuzione penale. In particolare, quel giudice ha rilevato che il ricorso, al di là del mero enunciato della sua proposizione nell’interesse del citato YYY, era stato sottoscritto dal solo difensore e non anche dall’interessato, unico soggetto legittimato a impugnare il decreto di inammissibilità e unica parte che avrebbe beneficiato dell’ammissione.  

Ricorso per cassazione

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di YYY, formulando un unico motivo, con il quale ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme delle quali deve tenersi conto nell’applicazione della legge penale, opponendo la piena legittimazione del difensore dell’imputato richiedente il beneficio a proporre in proprio l’opposizione de qua avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio stesso, richiamando la giurisprudenza sul punto e rilevando che, anche dopo la riforma di cui al d. lgs. n. 150/2011, tale orientamento non è stato modificato.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

L’art. 99 comma 3 del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disciplinante il ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio, rinvia – quanto alla procedura – al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato (già disciplinato dagli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942, n. 794, oggi dagli artt. 702 bis e ss. cod. civ, cui fa rinvio l’art. 15 del d. lgs. 01 settembre 2011, n. 150 che ha così tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato).

Già nella vigenza della precedente disciplina di quel processo speciale, il diritto vivente aveva ritenuto legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo contro il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio sia il difensore dell’imputato o del condannato, in via autonoma, sia quello delle altre parti, purché munito di procura speciale a norma dell’art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, Rv. 228118 – 01).

In particolare, con rinvio ai principi desumibili dagli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni, si era ritenuto che al difensore fosse riconosciuta, anche in relazione al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la titolarità di una impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato, esercitabile pertanto in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 (in motivazione, Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022).

La giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, ha ritenuto i principi così espressi dalle Sezioni unite del 2004 validi anche nella vigenza delle nuove norme disciplinanti il processo speciale per la liquidazione degli onorari degli avvocati, riconoscendo pertanto l’abnormità del provvedimento con cui il presidente del tribunale aveva disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, il provvedimento del presidente del tribunale comportando l’impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Rv. 274908 – 01). 

Inoltre, è stata esclusa la necessità, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99, cit. del conferimento di procura speciale ex art. 122, cod. proc. pen., essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore (Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, Rv. 277420 – 01) e, per quanto qui di specifico interesse, si è pure riconosciuta la legittimazione del difensore dell’imputato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio dell’imputato (Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022 cit., Rv. 283018 – 01).

Va, dunque, ribadito l’orientamento consolidato di legittimità e ritenuto che, ove si versi in ipotesi di istanza di ammissione al beneficio con riferimento a un procedimento penale, trovano applicazione le regole procedurali dettate dal codice di rito penale, così dovendosi riconoscere al difensore quell’autonomo potere impugnatorio che trae origine, secondo la pronuncia delle Sezioni unite del 2004, dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99 cod. proc. pen.).

Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

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