Biorivitalizzazione con plasma arricchito di piastrine (PRP) eseguita al di fuori delle strutture abilitate: è reato? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 1099/2026 ha stabilito che integra il delitto di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261, la “biorivitalizzazione” mediante plasma arricchito di piastrine (PRP) eseguita al di fuori delle strutture abilitate, trattandosi di una “lavorazione” del sangue che deve svolgersi nel rispetto delle regole sul trattamento del plasma e dei derivati, anche nel caso in cui il materiale ematico, prelevato dal medesimo paziente, sia destinato a semplice applicazione locale e non a reinfusione endovenosa.

Fattispecie afferente ad attività di prelievo di sangue, con conseguente centrifugazione finalizzata a separare e concentrare le piastrine e successiva infiltrazione intra-tissutale

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