Giudizio di appello e richiesta di trattazione orale (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 41144/2025 ha esaminato la possibilità di richiedere la trattazione orale già nell’atto di appello dopo l’introduzione dell’art. 598-bis cod. proc. pen.

La cassazione ha stabilito che, in tema di giudizio di appello, è priva di effetti la richiesta di partecipazione all’udienza, ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., formulata con l’atto di gravame, nel caso di impugnazioni proposte a far data dall’1 luglio 2024.

In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che, diversamente da quanto stabilito dal previgente rito cartolare “pandemico”, applicabile ai ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024, il regime di ordinaria trattazione, previsto dalla disposizione citata, individua, a pena di decadenza, non un termine finale perentorio, ma un arco temporale differente e volutamente delimitato, compreso tra la notifica del decreto di citazione o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello fino e il quindicesimo giorno successivo.

Nel caso esaminato, l’eccezione difensiva non è fondata alla luce di una corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.

La cassazione premette che, in un caso rientrante sotto la vigenza dell’art. 23-bis del d.l. 22 ottobre 2020, n. 137, si è affermato che «nel giudizio di appello, in mancanza di una specifica previsione, il “timing” della domanda di trattazione orale può essere lasciato alla libera scelta della parte»

In applicazione del principio, la Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ritenendo che la richiesta di discussione orale, formulata, pur inusualmente, in calce all’atto di appello, non potesse essere disattesa) (Sez. 2, n. 33310 del 28/04/2023, Scavone, Rv. 285310 – 01), ne avevamo parlato : Richiesta di trattazione orale: la forma è libera ed è lasciata alla scelta della parte (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

In tale decisione si era evidenziato che «pur dovendosi riconoscere che la richiesta di discussone orale formulata in calce all’atto di appello non sia una pratica ricorrente, per ciò solo essa non può essere ritenuta vietata, in assenza di una norma che precluda tale modalità.

Pur non essendo presente nella procedura penale una disposizione analoga alla previsione dell’art. 121 cod. proc. civ. sulla libertà delle forme che prevede che «gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo» tuttavia, non può porsi in dubbio che in mancanza di uno specifico divieto, espresso o implicito (come ad esempio nell’eventualità in cui fosse previsto un termine iniziale per la formulazione dell’istanza di discussione orale) implica che il momento della presentazione della richiesta può essere lasciato alla libera scelta della parte».

Tuttavia, non ritiene la cassazione più condivisibile tale orientamento alla luce dell’intervenuta menzionata modifica dell’assetto normativo che regola la materia.

Mentre, infatti, l’art. 23-bis del d.l. n. 137/2020 si limitava a stabilire che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza …» così indicando solo un termine finale per la presentazione della stessa, per contro, nell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore ha ritenuto, più specificamente e rigorosamente, di determinare i confini (iniziale e finale) del “momento processuale” nel quale tale richiesta può essere presentata: «La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello».

Non sfugge che – al di là del richiamo lessicale al “termine perentorio” indicato nell’art. 23-bis del d.l. n. 137/2020 oggi qualificato come termine di “decadenza” nell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. – mentre la prima delle due norme indicava solo un termine finale, quella attualmente vigente ed applicabile nel caso in esame, ricollega la decorrenza dello stesso ad un momento iniziale: la «notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello».

Appare quindi logico, al fine di dare un senso compiuto all’intervenuta modifica dell’assetto normativo, ritenere che la possibilità di formulare la richiesta di partecipazione all’udienza, sia stata volutamente conchiusa dal legislatore in un arco temporale ben specifico che va dalla notifica degli atti sopra indicati fino alla decorrenza del quindicesimo giorno dalla stessa.

Del resto, proprio lo stesso uso del concetto di “decadenza” non può ritenersi che riferito a quanto richiesto nella disposizione normativa nel suo complesso intesa e non certo al solo momento entro il quale spira la legittima possibilità di avanzare la richiesta.

Non sfugge, poi, che l’intervenuta modifica normativa appare ragionevole anche sotto i principi di corretta evoluzione delle fasi processuali nella loro ordinata scansione temporale, ciò in quanto l’atto di appello può subire diverse sorti (si pensi a mero titolo di esempio al caso in cui la decisione porti ad un vaglio preliminare di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen.) con la conseguenza che solo dal momento del superamento di tale vaglio e dal compimento degli atti procedimentali sopra richiamati, introduttivi di un giudizio che in via ordinaria dovrebbe celebrarsi con un contraddittorio “cartolare”, assume un senso la possibilità di chiedere la trattazione dello stesso con modalità “partecipate”.

Opinare diversamente porterebbe all’irragionevole conclusione che in qualsiasi momento processuale anteriore alla fase di fissazione e di comunicazione alle parti della data di celebrazione del giudizio di appello la parte processuale potrebbe formulare tale richiesta di partecipazione (non solo quindi con l’atto di appello, ma anche con motivi aggiunti, memorie o richieste autonome) con conseguenze imponderabili non solo sulla corretta reperibilità di tale richiesta ma anche sulla successiva corretta organizzazione della fase processuale.

Ne consegue che con la formulazione della richiesta di celebrazione “partecipata” dell’udienza di appello apposta in seno all’atto di impugnazione, la difesa dell’imputato ha attuato una modalità esorbitante dai limiti modali e temporali della disposizione processuale applicabile nel caso di specie e non può quindi venirsi a dolere in questa sede di una asserita violazione del diritto di difesa.

Per solo dovere di completezza deve solo aggiungersi che una ulteriore istanza di partecipazione all’udienza di appello, pacificamente presentata oltre il limite temporale di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., non può di certo essere ritenuta “sanante” gli evidenziati vizi della richiesta originaria

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 34161 del 2025 Rv. 288735-01, N. 13277 del 2025 Rv. 287831 01, N. 34695 del 2024 Rv. 286932-01, N. 38270 del 2024 Rv. 286969-01, N. 29348 del 2024 Rv. 286619-01, N. 33310 del 2023 Rv. 285310-01, N. 30606 del 2025 Rv. 288617-01, N. 35803 del 2025 Rv. 288681-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42125 del 2024 Rv. 287096-01

Lascia un commento