La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 41622/2025, in tema di elemento soggettivo del reato, ha ricordato che la repentinità dell’azione delittuosa non è incompatibile con il dolo, il cui processo di formazione è tanto più rapido ed immediato quanto più il mezzo utilizzato dall’agente è univocamente idoneo a determinare la causazione dell’evento.
Nella fattispecie, relativa ad omicidio commesso da un soggetto che, svegliato dai rumori provenienti dalla porta di ingresso dell’abitazione, esplodeva un colpo di pistola uccidendo il soggetto che si trovava dietro la stessa, la Suprema Corte ha ritenuto che non ostasse alla configurabilità del dolo cd. d’impeto – ricavabile da plurimi elementi sintomatici: la micidialità dell’arma, la breve distanza tra autore del reato e vittima, l’inconsistenza dei materiali da cui era composta la porta che li separava, la direzione del proiettile – la circostanza che tra il risveglio e lo sparo fossero trascorsi appena tredici secondi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575 Massime precedenti Vedi: N. 39791 del 2005 Rv. 232943-01, N. 26316 del 2023 Rv. 284889-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40516 del 2016 Rv. 267628-01
