La misura di prevenzione della sorveglianza speciale esclude di per sé la possibilità di concessione di una misura alternativa al carcere?
La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 39786/2025 ha ricordato che l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, pur presupponendo che il soggetto sia pericoloso per la sicurezza pubblica, non è ostativa di per sé alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, costituendo solo un elemento di valutazione della personalità del condannato di cui deve tenere conto il giudice per esprimere in concreto un giudizio sulla sua pericolosità sociale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 17929 del 2004 Rv. 228287-01
Massime precedenti Vedi: N. 15483 del 2022 Rv. 283224-01, N. 27667 del 2013 Rv. 256778 01, N. 40995 del 2010 Rv. 249013-01
