La Cassazione a Sezioni Unite con decisione del 26 febbraio 2026 ha risposto ai seguenti quesiti:
1) Se, nella materia dei cosiddetti Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
(2) Se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.
Ricorrente: PM c/o Mammano Giuseppe
Relatore: G. Liberati
Data udienza: 26 February 2026
Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 316-ter, 640, 640-bis, 56; D.I. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 121, 122 e 122-bis; Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ordinanza di rimessione: 37423/2025
Decisione
(1) La condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
(2) essa integra il reato in forma consumata.
