Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3858/2026, 7/30 gennaio 2026, ha ribadito che non integra alcun illecito penale la condotta della persona offesa che abbia inizialmente taciuto alla polizia giudiziaria la vicenda estorsiva di cui era vittima, con la conseguenza che le dichiarazioni successivamente rese sono pienamente utilizzabili, senza che ricorrano i presupposti per l’applicazione delle formalità previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e a prescindere dall’eventuale esistenza della scriminante dello stato di necessità (Sez. 2, n. 48261 del 23/09/2016, Rv. 268368).
Con tale sentenza, è stato in particolare precisato che l’indicata condotta della persona offesa non integra: né il reato false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, di cui all’art. 374-bis cod. pen., il quale ha a oggetto condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro relativi all’imputato; né il reato di favoreggiamento personale, di cui all’art. 378 cod. pen., atteso che non integra tale delitto la mera omissione di denuncia di reato, anche nei casi in cui essa sia obbligatoria (Sez. 6, n. 15923 del 05/03/2013, Rv. 254707-01); né il reato di cui all’art. 495 cod. pen., atteso che la nozione di «altra qualità della propria o altrui persona», cui si riferisce la norma, comprende soltanto le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, a individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione (Sez. 5, n. 9195 del 19/01/2016, Rv. 266244-01; Sez. 4, n. 30192 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 257737-01).
Si deve peraltro anche ricordare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Lo Presti” (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264481-01), hanno chiarito che le dichiarazioni «indizianti» di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (in motivazione, le Sezioni unite hanno precisato che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l’ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri).
