Ordine di esecuzione e omessa traduzione per lo straniero alloglotto (Riccardo Radi)

Non hai capito nulla e ti ritrovi in carcere, l’atto di esecuzione è nullo ma rimani in gattabuia.

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 39582/2025 ha stabilito che la mancata traduzione dell’ordine di esecuzione della pena in una lingua nota allo straniero alloglotto ne determina la nullità e la necessità di rinnovarlo in modo conforme al modello legale, ma detta invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall’atto nullo, trovando autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato.

La Suprema Corte ha ricordato che l’ordine di esecuzione deve essere tradotto, nei confronti dello straniero alloglotta, in lingua a lui nota, a pena di nullità (Sez. 1, n. 20275 del 06/05/2010, Monstar, Rv. 247212; Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006, Gallego Guerra, Rv. 235095; Sez. 1, n. 3043 del 19/04/2000, Ugochukwu, Rv. 216095), a meno che non risulti che egli comprenda la lingua italiana (Sez. 1, n. 25688 del 20/05/2004, Mourad, Rv. 228143).

Infatti, la traduzione persegue lo scopo precipuo di consentire al condannato di provocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità del titolo esecutivo, e metterlo in grado (se del caso) di esperire le procedure previste dagli artt. 175 o 629-bis del codice di rito (Sez. 3, n. 1715 del 15/11/2002, dep. 2003, Suman, Rv. 223278).

Inoltre, deve ritenersi legittima la traduzione anche solo orale dell’ordine di esecuzione, effettuata a mezzo dell’interprete, in favore di persona alloglotta ove tale ordine venga in rilievo, non in quanto tale, ma come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato (Sez. 3, n. 7630 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 284200 – 01).

Nel caso di specie, però, nella relata di notifica dell’ordine di esecuzione non viene attestata l’avvenuta traduzione dell’ordine di esecuzione all’interessato poiché essa indica unicamente che il condannato è stato reso edotto del contenuto dell’atto, senza l’indicazione di chi avrebbe provveduto alla traduzione del relativo verbale, né tanto menta sottoscrizione anche dell’interprete, elementi da ritenersi necessari ai fini della dimostrazione della avvenuta traduzione (anche solo orale) dell’ordine di esecuzione.

Inoltre, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non poteva procedere nelle forme del decreto ‘de plano’ poiché tale strumento è utilizzabile soltanto qualora l’istanza – a differenza del caso in esame – manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Rv. 273714 – 01).

Deve, comunque, precisarsi che la mancata traduzione dell’ordine di esecuzione non determina effetti sulla libertà personale del ricorrente considerato che l’esecutività della sentenza di condanna discende direttamente dalla sua irrevocabilità, come disposto dall’art. 650, comma 1, cod. proc. pen., essendo la decisione giudiziale, non più soggetta ad impugnazione, il solo titolo che legittima la fase dell’esecuzione, del quale l’ordine di carcerazione, previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., ha efficacia meramente ricognitiva; l’omissione di quest’ultimo, la sua invalidità, o il ritardo nella sua emissione, non incidono dunque sull’apertura della fase medesima, né attribuiscono al condannato il diritto alla liberazione (Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, Rv. 272835 — 01; Sez. 5, n. 19647 del 19/04/2011, Gagliardi, Rv. 250179).

Affermato in relazione alla posizione del soggetto già sottoposto a custodia cautelare in carcere, l’espresso principio possiede invero valore generale, essendo riferibile anche al condannato raggiunto, in libertà, da un ordine di esecuzione per la carcerazione invalido, che sia tale solo per ragioni ad esso «intrinseche», che non intacchino cioè l’esistenza e l’eseguibilità della sottostante condanna; anche in tale caso il rapporto processuale esecutivo è validamente costituito dalla sentenza irrevocabile che la dispone, e soltanto i vizi che riguardano quest’ultima sono in grado di riflettersi sulla persistenza di esso.

Tanto nel caso previsto dall’art. 656, comma 1, cod. proc. pen. (ordine di esecuzione per la carcerazione di soggetto non detenuto), che in quello di cui al comma 2 della medesima disposizione normativa (ordine di esecuzione notificato a persona già ristretta in istituto come avvenuto nel caso in esame), il provvedimento emesso dal pubblico ministero è meramente strumentale alla messa in atto del comando contenuto nella sentenza irrevocabile, di cui ripete pedissequamente, a norma del successivo comma 3, imputazione e dispositivo.

Come tale, il provvedimento in esame è altresì privo di autonoma attitudine lesiva, ascrivibile semmai al titolo esecutivo, se mancante o invalido.

La declaratoria di nullità, conseguente all’eventuale omessa traduzione, importa quindi senz’altro la necessità di rinnovare l’atto, in modo conforme al modello legale (art. 185, comma 2, cod. proc. pen.), ma non si ripercuote, di per sé, sulla carcerazione ormai instaurata che, come sopra illustrato, non dipende direttamente dall’atto nullo trovando autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato; fatta salva l’ipotesi che la finalità conoscitiva anzidetta sia definitivamente pregiudicata dalla persistente mancata effettuazione, entro un ragionevole termine e nonostante l’ordine di rinnovazione impartito dal giudice, della doverosa traduzione.

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Padova,

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 20768 del 2018 Rv. 272835-01 Massime precedenti Vedi: N. 19647 del 2011 Rv. 250179-01, N. 40733 del 2018 Rv. 274531-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

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