Omessa fonoregistrazione delle sit rese dalla persona offesa di un reato di particolare impatto sociale: non è causa di inutilizzabilità o nullità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3858/2026, 7/30 gennaio 2026, ha ribadito che la mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa da uno dei reati di particolare impatto sociale di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dal comma 3-bis dell’art. 357 dello stesso codice, non ne determina l’inutilizzabilità, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale (diversamente da quanto è stabilito dal comma 3-ter dello stesso art. 357 con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa minorenne, inferma di mente o in particolari condizioni di vulnerabilità non documentate con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica: Sez. 2, n. 11842 del 24/01/2024, Rv. 286138-01; Sez. 2, n. 8016 del 24/01/2024, Rv. 285937-01).

Si deve aggiungere che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, le sommarie informazioni non documentate mediante riproduzione fonografica non costituiscono una prova acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, ai sensi dell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma una prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte, con riguardo alla cui inosservanza, come si è detto, la legge non prevede alcuna specifica sanzione processuale.

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