Omessa dichiarazione dei redditi: è penalmente rilevante anche quando abbia ad oggetto redditi provenienti da reato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 3382/2026, 11 dicembre 2025, 28 gennaio 2026, ha chiarito che il reato di omessa dichiarazione ex art. 5, d.lgs. n. 74/2000, è configurabile anche quando riguardi redditi che siano proventi di reato.

Il ricorso che censura la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per non essere l’imputato obbligato a presentare la dichiarazione, è inammissibile.

Tale obbligo è in realtà, stante la pacifica esistenza di una società di fatto tra gli associati per delinquere, finalizzata alla commissione dei reati di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, sicché i redditi in questione, ancorché provento di reato – come già affermato, pur con riferimento alla fattispecie ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 – dovevano essere dichiarati al fisco, posto che il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non contenendo clausole di salvezza che circoscrivano l’incriminazione alle sole condotte relative a redditi leciti, risulta configurabile anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di redditi provento da reato, senza che il contribuente possa invocare a proprio favore il principio nemo tenetur se detegere, che ha valenza recessiva rispetto all’obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall’art. 53 Cost. e che, comunque, opera solo nell’ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori aperti nei confronti di dichiaranti nell’ambito di un’attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere l’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Rv. 287384 — 03);

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