Misure alternative alla detenzione e preclusione per il condannato per evasione (Riccardo Radi)

La cassazione bacchetta e stigmatizza l’operato del tribunale di sorveglianza di Roma che con decreto presidenziale, adottato “de plano”, dichiara l’inammissibilità di una richiesta che andava esaminata nel merito e nel contraddittorio delle parti per giurisprudenza costante di legittimità, che ha ricevuto convalida dalla Corte costituzionale.

Magari qualcuno, al prossimo convegno, si ricordi di chiedere conto di questo “modus operandi”; perché dichiararsi garantisti a parole non è sufficiente se poi nei fatti si agisce al contrario.

Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 39128/2025

Fatto:

Con decreto in data 7.5.2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ex artt. 666, comma 2, 678 cod. proc. pen., l’istanza di L.R. di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, in quanto risulta che il detenuto abbia commesso un reato di evasione il 18.5.2023 e che, quindi, non siano trascorsi i tre anni previsti dall’art. 58-quater ord. pen.

Decisione:

L’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere non può essere automaticamente esclusa in ragione della precedente condanna dell’istante per il delitto di evasione, dovendo il giudice sempre procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, alla luce dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il decreto presidenziale di inammissibilità della richiesta, adottato “de plano” ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, peraltro, la decisione avrebbe dovuto essere assunta nel contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen..

Come correttamente evidenziato sia nel ricorso che nella requisitoria del Sostituto Procuratore generale, l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere automaticamente preclusa per effetto della condanna stessa, dovendo il giudice procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, dep. 2015, Violi, Rv. 261705 01; Sez. 1, n. 22368 del 6/5/2009, P.g. in proc. Leone, Rv. 244130 – 01), nonché dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto. (Sez. 1, n. 44669 del 10/11/2009, P.g. in proc. Resta, Rv. 245682 – 01).

Si tratta di una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità, che ha ricevuto convalida dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 189 del 2010, ha affermato, a fronte di una questione di legittimità costituzionale della norma in questione per asserita violazione degli artt. 2, 3, 27, 29, 30 e 31 Cost., che è possibile attribuire ad essa, per il tramite di una interpretazione costituzionalmente orientata, un significato conforme ai predetti principi costituzionali. In particolare, la lettura deve basarsi sull’ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, comma terzo, Cost., in virtù della quale deve escludersi l’ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati.

La possibilità di valutare caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen. permette, in base a un’interpretazione adeguatrice, di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena.

Tanto consente anche di dare attuazione, nella materia dei benefici penitenziari, a quel criterio, definito “costituzionalmente vincolante”, che esclude rigidi automatismi (Corte cost. n. 436 del 1999) e che determina l’incompatibilità costituzionale della radicale esclusione del ricorso a criteri di valutazione individualizzanti nella materia disciplinata dall’ordinamento penitenziario (Corte cost. n. 79 del 2007, n. 257 del 2006 e n. 255 del 2006).

Di conseguenza, la decisione impugnata è stata assunta, con decreto presidenziale, in assenza di ragioni che giustificassero la declaratoria de plano della inammissibilità della richiesta.

All’esame della richiesta e a una sua valutazione nel merito avrebbe dovuto procedere, piuttosto, il Tribunale di sorveglianza, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen.

Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. d,) cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’esame della richiesta presentata

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 29 del 2015 Rv. 261705-01, N. 41956 del 2009 Rv. 245078 01, N. 44669 del 2009 Rv. 245682-01, N. 22368 del 2009 Rv. 244130-01 Massime precedenti Vedi: N. 7873 del 2024 Rv. 285855-01, N. 20040 del 2024 Rv. 286402-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14500 del 2006 Rv. 233420-01, N. 31461 del 2006 Rv. 234145-01

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