Differimento udienza disposto antecedentemente alla sua celebrazione: è necessario notificarlo anche all’imputato? (Riccardo Radi)

La questione è se il differimento dell’udienza fissata, disposto antecedentemente alla sua celebrazione, deve essere notificato al solo difensore o anche all’imputato?

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La scorsa settimana nell’eccepire l’omessa notifica del differimento dell’udienza all’imputato avanti ad una corte di appello rilevavo che agli atti non c’era alcun decreto di citazione notificato all’imputato sia in primo grado (non poteva esserci perché il giudizio era antecedente alla Riforma Cartabia) e non c’era in quello di fissazione avanti alla corte di appello, che contenesse …

Il decreto di fissazione udienza avrebbe dovuto contenere quanto indicato dall’art. 157, comma 8 ter, cod. proc. pen. che, testualmente, stabilisce che “con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 1, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio

Ed eccepivo l’omessa notifica del provvedimento di differimento reso fuori udienza ai sensi dell’articolo 465 e 171, comma 1 lettera e) cpp all’imputato, richiamando la sentenza del  Tribunale di Milano, Sez. X, ordinanza 22 maggio 2023 Presidente dott.ssa Mascarino (pubblicata a suo tempo da Giurisprudenza penale che ringrazio: https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/06/13/nullita-della-notifica-del-decreto-di-differimento-dufficio-delludienza-ex-art-171-c-1-lett-e-c-p-p/) e (argomentando al contrario) la sentenza della Cassazione penale sezione 2, che con la sentenza numero 4176972025 ha stabilito, in tema di notificazioni, che deve essere dato avviso al solo difensore di fiducia dell’imputato del rinvio d’ufficio dell’udienza indicata nel decreto di citazione, disposto antecedentemente alla sua celebrazione, nel caso in cui la notifica del citato decreto al predetto e all’imputato non detenuto sia regolare e contenga l’avvertimento, ex art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen, che le notifiche successive saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 157, comma 8 ter, cod. proc. pen. che, testualmente, stabilisce che “con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 1, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio”.

Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. i), n. 4, d.lgs. 10/10/2020 n.150, a decorre dal 30 dicembre 2022, ed era pertanto in vigore alla data del 23 settembre 2023, di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l’udienza del 23 maggio 2024.

La regolare notifica di tale decreto – al difensore e all’imputato – contenente anche il suddetto avviso, ha determinato l’effetto processuale previsto dalla norma, con la conseguenza che la notificazione del provvedimento successivo, emesso il 13 maggio 2024, di rinvio d’ufficio dell’udienza, doveva essere effettuata solo al difensore di fiducia.

Fattispecie relativa a citazione in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 10 com. 1 lett. I N4 Massime precedenti Vedi: N. 34161 del 2025 Rv. 288735-01, N. 17218 del 2025 Rv. 288043 01, N. 30705 del 2016 Rv. 267684-01

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