Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 675/2026, 19 novembre 2025/9 gennaio 2026, ha affermato che, in generale, le dichiarazioni dell’imputato, anche quando si sostanziano in una confessione e, ancor più quando hanno una valenza giustificativa ed esplicativa dei fatti, come nel caso in esame, devono essere valutate con estremo rigore e, per essere utilizzate a fini probatori, devono essere sottoposte, oltre che ad una verifica dettagliata e penetrante, ad un confronto puntuale con le altre risultanze processuali.
Ciò per l’evidente ragione che l’imputato, essendo portatore nel processo di interessi suoi propri, connaturati all’aspirazione di evitare le gravose conseguenze di una condanna, è libero anche di mentire, in virtù del noto principio “nemo tenetur se detegere”.
La possibilità per l’imputato di rendere dichiarazioni anche non veritiere, senza incorrere in sanzioni, trova il suo fondamento nell’art. 24 Cost., in cui il diritto di difendersi è riconosciuto nella sua massima ampiezza quale diritto inviolabile dell’uomo.
Quanto al valore probatorio della confessione, merita condivisione Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Rv. 264746, così massimata: “La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell’imputato nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l’attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento auto-calunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, anche qualora l’imputato, dopo aver reso confessione nel corso delle indagini preliminari, non abbia confermato in dibattimento le dichiarazioni rese precedentemente”.
Sul diritto di negare le proprie responsabilità e di mentire, si vedano, tra le tante Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272755, in cui si evidenzia la possibilità che l’imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, possa negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, incorrendo nel reato di calunnia solo quando assuma iniziative dirette a coinvolgere l’accusatore – di cui pure conosce l’innocenza – facendosi promotore d’incolpazioni specifiche, circostanziate e determinate).
