L’avvocato che, in uno scritto difensivo, definisce la controparte con una serie di epiteti che non hanno attinenza con il giudizio.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 282/2025 ha ricordato che nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto altrui al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose.
Nel caso di specie, per sostenere l’inattendibilità della controparte, l’incolpato utilizzava espressioni le quali nulla hanno a che vedere con l’oggetto del giudizio né con la prova orale da espletare, definendola “antipatica e brutta (oltre che invisa ai figli aggiungiamo noi!)”, nonché “amica di prostitute rumene”, oltreché “mentitrice seriale”.
Nell’incolpazione, tra l’altro si legge: “Per aver violato gli art. 52 c. 1 NCDF utilizzando, a pagg. 5 e 6 della memoria ex art. 183 n. 1 cpc depositata nel proc. n. [OMISSIS]/2019 RG promosso innanzi il Tribunale di Verona, le seguenti espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del sig. [AAA] [01], delle quali il Tribunale di Verona ha ordinato la cancellazione ai sensi dell’art. 89 cpc con la sentenza n. 214/2022 pubblicata il 8/2/2022 e passata in giudicato: “il sig. [AAA] [01], vantandosene con la segretaria dello Studio e con alcuni Clienti dell’avv. [RICORRENTE] ivi presenti descrive la sig.ra [CCC] come donna antipatica e brutta (oltre che invisa ai figli aggiungiamo noi!) ma che “fa tutto quello che lui le dice” … e che l’ha sposata solo per perché gli serviva “una che lavava, stirava e cucinava” e che lui “aveva comunque le sue amiche – rectius: prostitute – rumene con le quali si divertiva.
A riprova di tale ultima affermazione, il sig. [AAA] [01] incontrava una tra le sue amiche rumene nella propria casa e le mostrava la cassaforte dove “metteva i soldi degli affitti in nero che prendeva” … ed infatti qualche giorno dopo, la cassaforte de quo veniva scassinata da “ignoti” ed il sig. [AAA] [01] cercava di farsi giustizia da sé cercando di “rintracciare” tale “amica” … giustizia sommaria come già aveva tentato tempo prima tagliando con un trapano le gomme del camion di un suo debitore”.
Si tratta di frasi sconvenienti ed offensive che travalicano il diritto di difesa tanto più che nulla hanno a che vedere con l’oggetto del giudizio né con la prova orale da espletare.
