Gli screenshot della messaggistica whatsApp, intercorsa tra cliente ed avvocato, allegati all’esposto disciplinare e la loro utilizzabilità.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 285/2025 ha ricordato che i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi.
Il CNF premette che il ricorrente non disconosce il contenuto dei messaggi ma si limita a contestarne l’ammissibilità nel giudizio disciplinare in virtù di una presunta inattendibilità – non meglio precisata- che deriverebbe dalla mancata acquisizione del supporto informatico. In linea generale, la giurisprudenza civile e penale ha già ammesso l’utilizzabilità dei messaggi interscambiati sulla piattaforma di messaggistica istantanea whatsapp come prova utilizzabile in giudizio, anche mediante la mera riproduzione fotografica.
Analogo principio è ormai pacificamente espresso dalla giurisprudenza domestica del CNF che li ha ritenuti equivalenti alla prova documentale.
In questo senso va ricordata Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 376 del 21 ottobre 2024 che ha affermato che i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi.
Anche Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 20 febbraio 2021 attesta nello stesso senso che l’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo.
Anche gli attuali orientamenti giurisprudenziali, hanno ritenuto il messaggio quale valida prova nei rapporti contrattuali tra le parti essendo parificabile ad un documento informatico che consente la conoscenza della volontà delle parti stesse.
A tale proposito espresso richiamo circa il valore di prova della messaggistica l’ha confermato la S.C. con la sentenza n. 49016/2017 per cui i contenuti dei messaggi rappresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi sono considerati alla stregua di prova documentale”.
Tale orientamento appare del tutto condivisibile nel caso che ci occupa, posto che – come detto – non vi è contestazione in ordine al contenuto ed anzi, risulta agli atti, che tale modalità fosse in realtà utilizzata e condivisa nel corso del rapporto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 285 del 20 ottobre 2025
Nota
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 140/2025: Avvocato inchiodato dai whatsapp scambiati con l’ex assistito (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA
CNF n. 376/2024: Avvocato inchiodato dalla messaggistica whatsapp intrattenuta con il cliente (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA
