Attenuante concorso doloso dell’offeso (art. 62 n. 5 c.p): è compatibile con il reato di omicidio volontario? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 41622/2025 ha stabilito che la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 5), cod. pen. presuppone che il fatto doloso della vittima si inserisca nella stessa serie causale posta in essere dall’autore del reato, e che la vittima preveda e voglia il medesimo evento naturalistico voluto dall’agente, sicché essa è del tutto incompatibile con il reato di omicidio volontario.

In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza è compatibile con i soli casi di omicidio tipizzati dagli artt. 579 e 580 cod. pen., nei quali, nell’ambito della medesima serie causale innescata dalla condotta concorrente dell’imputato e della vittima, entrambi prevedono, vogliono e contribuiscono a cagionare il medesimo evento).

La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di riconoscere l’attenuante,
richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che, perché possa farsi
luogo all’applicazione dell’attenuante, “non è sufficiente che la persona offesa abbia
contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell’evento, ma è necessario, sul piano
psicologico, che l’offeso abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dall’agente” (Sez. 5, n.
7570 del 22/04/1999, Traverso, Rv. 213639 – 01; conformi Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018,
Bul, Rv. 272945 – 01; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Sulger, Rv. 252265 – 01; Sez. 1, n.
13764 del 11/03/2008, Sorrentino, Rv. 239798 – 01).
Il ricorso deduce che, poiché la reazione dell’imputato all’intrusione presso la propria
abitazione era ampiamente prevedibile, come era prevedibile la sua risposta armata, doveva
ritenersi che la vittima avesse previsto la propria morte come conseguenza della propria
condotta, e l’avesse prevista al punto tale da poter ritenere che ne avesse accettato il
rischio, e quindi che l’avesse voluta.
L’argomento è infondato.
La giurisprudenza di legittimità si è occupata in diverse occasioni di un omicidio
volontario originato in fatto da un comportamento, a sua volta, volontario – lecito o illecito che
sia non rileva – con cui la vittima del reato si era messa in pericolo, in quanto era prevedibile
che tale comportamento della vittima potesse generare una reazione dell’autore del reato
che poteva portare anche alla morte di chi volontariamente si era messo in pericolo, ed ha
sempre ritenuto che si tratti di uno schema non idoneo ad essere incasellato in quello
dell’art. 62, n. 5, cod. pen.
La stessa sentenza Traverso, citata nella sentenza impugnata, riguarda un caso di
omicidio commesso da colui che stava subendo un tentativo di furto, ed in cui la prevedibilità
della reazione violenta di colui che stava subendo il furto è stata ritenuta non sufficiente a
ritenere, con riferimento al fatto doloso del ladro, che in tal caso “l’offeso abbia voluto lo
stesso evento avuto di mira dall’agente”.
La stessa conclusione è stata raggiunta in un altro precedente, in cui, in occasione di
una rapina a mano armata, in cui era rimasta uccisa la vittima della rapina che aveva reagito
ad essa, il fatto doloso della persona offesa era costituito dalla reazione da parte del
gioielliere rapinato che aveva ingaggiato una colluttazione con i rapinatori all’esito della
quale era rimasto ucciso; anche in quel caso il giudice di legittimità ha ritenuto, nella
reazione volontaria del gioielliere, insussistenti i presupposti dell’attenuante ed ha affermato
che le condotte della vittima e degli aggressori erano, in realtà, confliggenti e non
costituivano elementi della medesima serie causale di produzione dell’evento, ponendosi in
rapporto di mera occasionalità (Sez. 1, n. 29938 del 14/07/2010, Meneghetti, Rv. 248021).
La sentenza Mereghetti appena citata ha sviluppato il ragionamento in modo molto
articolato in motivazione, spiegando che “sul piano obiettivo della eziologia è necessario che
la condotta della persona offesa costituisca “vera e propria concausa” dell’evento,
obiettivamente orientata alla sua produzione, in base alla regola inferenziale dell’id quod
plerumque accidit, e non mero “antecedente”, “occasione” o “pretesto” della condotta del
soggetto attivo” (conformi, sul punto, Sez. 1, n. 5378 del 15/02/1990, Iarossi, Rv. 184024
01; Sez. 1, n. 27595 del 06/11/2012, dep. 2013, Ritrovato, n.m.; v. anche Sez. 1, n. 15990
del 06/04/2006, Muca, Rv. 234131 – 01, che ritiene necessario, agli effetti di cui all’art. 62 n.
5 cod. pen., che il fatto doloso della persona offesa sia causa efficiente dell’evento).
La conclusione della pronuncia Mereghetti è che, pertanto, in un caso, quale quello
oggetto del giudizio, di aggressione violenta in danno del gioielliere, di reazione volontaria da
parte di quest’ultimo, e di controreazione violenta da parte dei rapinatori che porta alla morte
del rapinato, la condotta volontaria della persona offesa non può essere ritenuta causa in
senso tecnico-giuridico di quella che ha portato all’evento morte, perchè “la sequela causale
indotta dalla persona offesa e quella innescata dal soggetto attivo sono orientate secondo
direttrici indipendenti e, addirittura, antagoniste: P. reagisce contro i rapinatori, tentando
di impedire la grassazione, mentre P.P. contrasta la reazione del gioielliere,
abbattendolo. Sicché le configgenti condotte non costituiscono elementi della medesima
serie causale di produzione dell’evento, bensì si pongono in rapporto di mera occasionalità,
nel senso che la reazione della persona offesa rappresenta l’antecedente e l’occasione della
condotta omicida”.
Nella giurisprudenza di legittimità si rinviene anche un secondo filone di sentenze, che
segue un percorso logico molto simile a quello sviluppato dalla pronuncia Mereghetti, e che
ritiene che la circostanza attenuante dell’art. 62, n. 5, cod. pen. sia del tutto inapplicabile ai
reati di rissa, e a quelli ad essa consequenziali (Sez. 1, n. 49966 del 05/11/2009, Bimaj, Rv.
245955 – 01; conforme Sez. 5, n. 5538 del 18/12/1991, dep. 1992, Giannullo, Rv. 190082
01), perché la condotta del corrissante non si inserisce nella linea causale del fatto
delittuoso, con cui anzi si pone inevitabilmente in contrasto.
La sentenza Bimaj, nell’escludere, per definizione, l’applicabilità dell’attenuante alla
rissa, ed agli eventi di lesioni o morte consequenziali, fa notare in motivazione che sul
versante psichico dell’attenuante non è, invero, concepibile che le vittime abbiano voluto, su
di sè, lo stesso evento (morte o lesioni) voluto in loro danno dagli antagonisti.
Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in materia di rissa e reati
consequenziali si rinvengono, più di recente, anche in sentenze su fattispecie relative a casi
di omicidio.
In una pronuncia relativa ad una condanna per omicidio colposo avvenuto nel corso di
un lavoro di manutenzione di alcuni alberi in cui era stato dedotta la tesi del concorso del
fatto doloso della stessa vittima, il giudice di legittimità ha ritenuto non configurabile la
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 5 cod. pen, osservando che la vittima con il suo
comportamento non aveva avuto coscienza e volontà dell’evento “a meno di non voler
ipotizzare, con ricorso ad un evidente paradosso, la volontà di suicidarsi” (Sez. 4, n. 5714
del 17/01/2023, Costantini, Rv. 284411 – 01, in motivazione).
In una ulteriore pronuncia relativa ad una condanna per omicidio volontario, avvenuto in
una situazione in cui la persona offesa aveva aggredito l’imputato con sberle e colpi al capo
fino a quando quest’ultimo, estratto il coltello, lo aveva colpito dapprima al braccio e poi al
petto, cagionandone la morte per la ferita perforante al costato, l’attenuante è stata ritenuta
non configurabile perché “il presupposto per l’applicazione dell’attenuante è la natura dolosa
dell’azione della persona offesa, che costituisca concausa dell’evento naturalistico, nel caso
di specie dell’omicidio. In sostanza, avrebbe dovuto e voluto Borsani concorrere nel proprio
omicidio” (Sez. 5, n. 31686 del 02/05/2024, Briancesco, n.m.).
Le considerazioni espresse dalla cassazione nelle pronunce Costantini e Briancesco
sono la spia evidente della difficoltà ad inserire l’attenuante di cui all’art. 62, n. 5, cod. pen.
nel percorso logico che porta all’affermazione di responsabilità per il reato di omicidio,
quantomeno quello di tipo volontario (art. 575 cod. pen.) oggetto di questo giudizio.
Nella sistematica dell’attenuante, per la sua sussistenza occorre, infatti, come detto, 1)
che il fatto doloso della vittima si inserisca nella stessa serie causale di quella posta in
essere dall’autore del reato; 2) che esso abbia voluto lo stesso evento di morte.
Occorre, in definitiva, che l’autore del “fatto doloso” sia, in un certo senso, al tempo
stesso concorrente e vittima dello stesso, evenienza che, se può ricorrere senza difficoltà in
alcune tipologie di reato, è, invece, possibile nelle fattispecie in cui l’“evento” di cui al n. 5
dell’art. 62 cod. pen. è la morte dell’offeso soltanto nell’omicidio del consenziente di cui
all’art. 579 cod. pen. o nell’aiuto, o istigazione, al suicidio di cui all’art. 580 cod. pen.
Il consenziente aderisce all’evento-morte voluto dall’autore del reato, che
eventualmente contribuisce a determinare con il proprio comportamento volontario; allo
stesso modo il suicida aderisce all’evento-morte voluto dall’autore del reato, che, per
definizione, poi, determina con il proprio comportamento volontario (per le differenze tra le
due fattispecie v. Sez. 1, n. 26015 del 02/02/2023, PG in proc. Perria, Rv. 284888 – 01).
Ma al di fuori da questi casi non è ipotizzabile, quantomeno in fattispecie di omicidio
volontario, la compresenza nello stesso soggetto della qualità di concorrente e vittima della
propria morte.
Né si può superare la questione della incompatibilità tra il reato di cui all’art. 575 cod.
pen. e l’attenuante di cui all’art. 62, n. 5, cod. pen., sostenendo come fa Sez. 1, n. 24393 del
21/03/2025, Damnar, n.m. – di fronte all’obiezione della difesa dell’imputato secondo cui, ad
applicare pedissequamente ad un reato di omicidio la sistematica dell’art. 62, n. 5, cod. pen.,
si richiederebbe il dolo della vittima di uccidere se stessa – che “in realtà, la volontà della
vittima, richiesta ai fini dell’attenuante, avrebbe dovuto essere quella di determinare lo
stesso evento, cioè la morte dell’odierno imputato”. In realtà, infatti, lo stesso “evento” del n.
5 dell’art. 62 cod. pen., che deve essere cagionato e voluto dal fatto doloso dell’offeso, non è
la stessa tipologia di evento, ma l’evento naturalistico hic et nunc, nella sua unicità ed
irripetibilità.
In definitiva, tirando le fila dei percorsi logici, convergenti, delle sentenze Mereghetti (in
tema di omicidio) e Bimaj (in tema di rissa), nonché delle considerazioni aggiuntive
contenute nelle recenti pronunce Costantini, Brancesco e Damnar, deve ritenersi che
l’attenuante di cui all’art. 62, n. 5, cod. pen. sia del tutto incompatibile con il reato di omicidio
volontario, se non nei casi, normativamente tipizzati, in cui l’omicidio avvenga per effetto di
una unica serie causale, in cui imputato e vittima contribuiscono a cagionare il medesimo
evento, che prevedono e vogliono come conseguenza della loro condotta concorrente, e che
si risolvono, in definitiva, nelle ipotesi tipizzate dal legislatore dell’omicidio del consenziente
e dell’aiuto o istigazione al suicidio di cui agli artt. 579 e 580 cod. pen.
E ciò, a prescindere, poi, dalla questione, che esula dal caso oggetto di questo giudizio,
del se poi in tali fattispecie l’attenuante non possa essere esclusa in astratto, in quanto il
concorso della vittima è in qualche modo già tipizzato nella fattispecie legale, secondo un
percorso logico simile a quello che ha portato a ritenerla non applicabile nel delitto di cui
all’art. 9-ter, comma 2, l. 14 febbraio 1992, n. 85, che punisce la violazione del divieto di
gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, sull’assunto che esso
costituisce un reato plurisoggettivo necessario che richiede l’intervento di una pluralità di
soggetti, ed in cui il fatto doloso della vittima costituito dalla partecipazione alla gara è
elemento costitutivo del reato e non può rilevare come circostanza attenuante agli effetti di
cui all’art. 62, n. 5 cod. pen. (Sez. 4, n. 9128 del 22/11/2017, dep. 2018, Sapienza, Rv.
272189 – 01)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 579 CORTE COST., Cod. Pen. art. 580 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 5)

Massime precedenti Vedi: N. 35560 del 2012 Rv. 253203-01, N. 21955 del 2018 Rv. 272831 01, N. 49966 del 2009 Rv. 245955-01, N. 5714 del 2023 Rv. 284411-01, N. 25915 del 2018 Rv. 272945-01

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