Vizio di travisamento della prova: fa emergere le distorsioni del patrimonio conoscitivo utilizzato per la motivazione rispetto a quello realmente acquisito nel giudizio ed è limitato al “significante” con esclusione del “significato” (Vincenzo Giglio)


Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 6404/2026, 16 dicembre 2025/17 febbraio 2026, ha precisato che il vizio di “travisamento della prova” chiama in causa le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.

Non si tratta quindi di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (come erroneamente si propone nel ricorso), ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).

In tale prospettiva, la cognizione della Suprema Corte è limitata alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il divieto di rilettura dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234605).

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