La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 1705/2026 ha stabilito che non vi è incompatibilità tra l’istituto della sospensione condizionale della pena c.d. breve, di cui all’art. 163, quarto comma, cod. pen., e la sua subordinazione alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, prevista per determinate categorie di reati ex art. 165, quinto comma, cod. pen.
In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato la differenza dei presupposti da cui discende l’effetto estintivo del reato, costituiti, nel primo caso, dalla riparazione del danno e dal decorso del tempo senza la commissione di ulteriori delitti, e, nel secondo caso, dall’esito favorevole del percorso rieducativo.
