Il libero convincimento nel giudizio penale: a vantaggio di chi va? (Vincenzo Giglio)

Teoria

Quando si parla del principio del libero convincimento del giudice penale, se è facile intuire a cosa alluda, lo è molto meno definirlo in modo netto e rigoroso ed è addirittura controverso se si tratti di un principio vero e proprio o solo di una regola.

Poiché, però, senza un punto di partenza, lapalissianamente, non si può partire, si accorda preferenza a quella proposta da Carlotta Conti e Paolo M. Tonini, ne Il diritto delle prove penali, Milano, 2025, secondo cui “Con l’espressione libero convincimento si vuole significare che il giudice è “libero” di convincersi e, al tempo stesso, è “obbligato” a motivare razionalmente”. 

Si può anche aggiungere, molto stringatamente, che la sua fonte costituzionale è rinvenibile nell’art. 111, particolarmente il suo sesto comma che rende obbligatoria la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e che la sua fonte a livello di normazione ordinaria è nell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

In generale, il libero convincimento si colloca all’opposto dei sistemi probatori vincolati e delle prove legali ma nell’esperienza concreta italiana la discrezionalità valutativa del giudice è variamente temperata: non solo attraverso il concomitante obbligo di dar conto, attraverso la motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati per la decisione ma anche, ad esempio, con la previsione di percorsi valutativi predeterminati dalla legge per la desunzione dei fatti da fonti rappresentative indiziarie e con l’introduzione di ineludibili canoni di verifica per la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati o imputati in procedimenti connessi o collegati.

Il libero convincimento presenta degli indubbi vantaggi:

  • la flessibilità valutativa che permette al giudice di adattare la valutazione probatoria al caso concreto, evitando automatismi;
  • la responsabilità che obbliga il giudice motivare il proprio convincimento, rendendone trasparente il processo logico;
  • la tutela del giusto processo attraverso un percorso che perviene alla verità processuale senza essere subordinato a schemi rigidi e formalismi probatori.

Ma ha anche degli svantaggi:

  • il rischio dell’arbitrarietà: può degenerare in decisioni affette da ideologie e convincimenti soggettivi;
  • la disomogeneità (e quindi l’imprevedibilità) giurisprudenziale): la libertà valutativa può degenerare divergenze tra giudici a fronte di casi identici;
  • l’ambiguità epistemica: espone al rischio di commistioni tra libertà e arbitrarietà valutativa ed alla difficoltà di tracciare il confine, di per sé sottile e labile, tra l’una e l’altra.

Prassi

Vediamo adesso come il giudice, titolare della libertà valutativa di cui si parla, la “pensa” e la declina praticamente, sia su un piano generale che su questioni specifiche.

…Possibilità del giudice di merito di scegliere tra più tesi e tendenziale insindacabilità della scelta nella sede di legittimità

Per Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 6712/2026, 16 gennaio/17 febbraio 2026, costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità il principio che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.

Sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 2766 del 12/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 40800 del 07/05/2019, non mass.; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512 – 01; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907 – 01).

…Esito favorevole all’imputato della prova assunta in sede di rinnovazione dell’istruttoria: non vincola il giudice all’assoluzione né influisce la valutazione preliminare della decisività del mezzo di prova

Per Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 6435/2026, 14 gennaio/17 febbraio 2026, l’esito favorevole all’imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all’assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l’attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria (Sez. 5, sentenza n. 2355 del 25/10/2024, dep. 20/01/2025, Rv. 287479 – 01).

…Annullamento con rinvio: il giudice del rinvio mantiene intatta la sua libertà di apprezzamento

Per Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6138/2026, 14 gennaio/16 febbraio 2026, nel caso di annullamento della sentenza di merito, da parte della Corte di cassazione, per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di determinare il proprio apprezzamento mediante autonoma e rinnovata valutazione della situazione di fatto concernente il capo o il punto annullato, restando vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, solo se, secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, di decisiva rilevanza ai fini della decisione, fermo il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Rv. 255122; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, Rv. 238694; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Rv. 201266).

Il medesimo giudice del rinvio – fermo tale limite, nonché quello di conformarsi all’interpretazione data in sede di legittimità su eventuali connessi temi di diritto – non è neppure obbligato ad esaminare solo le questioni specificate nella sentenza rescindente, isolandole dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze già censurate in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248738).

Né viola l’obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Corte regolatrice il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello pregresso (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251660, che precisa che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rescissorio, rilevando esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio, o dei vizi, riscontrati, anziché come dati che si impongono per la decisione a lui demandata).

…Intercettazioni di conversazioni tra terzi rispetto all’imputato: il giudice può servirsene liberamente anche come prove dirette e senza la necessità di reperire riscontri esterni

Per Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3573/2026, 7/28 gennaio 2026, gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260842-01).

Note conclusive

Questo campione necessariamente ridotto di casi concreti e declinazioni specifiche della libertà di convincimento dimostra l’ampiezza che i giudici le assegnano, tale da spingerla fino al punto di potere rinnegare perfino se stessi (prova ammessa in quanto decisiva ma non utilizzata per un verdetto favorevole per la parte a cui vantaggio è andata).

Accanto all’ampiezza c’è poi un secondo e altrettanto rimarchevole aspetto: per quanto strano possa sembrare, la libertà valutativa è ordinariamente utilizzata per la conservazione di ciò che c’è già piuttosto che per il suo sovvertimento e, poiché ciò che esiste proviene prevalentemente dall’accusa pubblica, il risultato è che il libero convincimento è altrettanto prevalentemente una spada di Damocle sulla testa di chi si difende.

C’è da riflettere su questo e continueremo a farlo.

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