Segnaliamo la vicenda processuale sottesa alla sentenza della cassazione penale sezione 6 numero 529/2026 che vede un carabiniere condannato per calunnia per aver proposto una denuncia contro i colleghi che avevano eseguito il suo arresto e la “rilevanza che la qualifica soggettiva del predetto avrebbe dovuto comportare una percezione degli eventi diversa da quella di un privato cittadino” (Sic).
La cassazione ha stabilito che non sussiste il dolo del delitto di calunnia nel caso in cui la falsa incolpazione consegue a un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha censurato la decisione con cui si era ritenuta la sussistenza del dolo nella condotta di un carabiniere che aveva accusato altri militari dell’esercizio di violenza durante il proprio arresto, erroneamente assumendo che la qualifica soggettiva del predetto avrebbe dovuto comportare una percezione degli eventi diversa da quella di un privato cittadino
Il V. aveva proposto una denuncia contro gli agenti che la notte del 2 febbraio 2019 avevano eseguito il suo arresto, denuncia nella quale, secondo la prospettazione accusatoria, al fine di garantirsi l’impunità dei reati di resistenza e lesioni, aveva incolpato i carabinieri di averlo malmenato pur essendo consapevole della loro innocenza, omettendo volontariamente di riferire che questi ultimi avevano tentato di fermarlo mentre cercava di recuperare la propria arma.
L’aspetto problematico nel caso in esame, pur in presenza della intervenuta irrevocabilità della condanna per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento, concerne la motivazione della sentenza impugnata sul punto della ritenuta sussistenza del reato di calunnia in relazione alle questioni che l’imputato aveva proposto con i motivi di appello che, muovendo dalla ricostruzione dei fatti, avevano contestato la sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del reato di calunnia.
Il tema è collegato, altresì, alla individuazione dei limiti entro i quali l’imputato, nel negare la verità delle accuse a proprio carico, possa esercitare il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost. e, quindi, con la necessità di verificare se l’accusa implicita di reati commessi ai danni dei suoi accusatori, costituisca una conseguenza non voluta e soltanto indiretta della linea difensiva prescelta.
La motivazione svolta dalla sentenza impugnata – diffusa nell’esame dei motivi di appello che l’imputato aveva proposto in relazione ai reati di resistenza, lesioni e danneggiamento – è carente, apodittica e avulsa dalle deduzioni difensive quando i giudici passano ad esaminare il reato di calunnia, con argomentazioni che ricalcano, per rinvio, la descrizione delle condotte di resistenza, lesioni e danneggiamento ascritte al V..
In particolare, sul punto dell’esame delle deduzioni difensive svolte in relazione all’elemento psicologico del reato di calunnia, la sentenza impugnata ritiene che “l’imputato, il quale ha narrato nei particolari la sua versione dei fatti, non poteva che essere pienamente consapevole dell’innocenza dei colleghi“, dopo aver rilevato che “qualora si fosse trattato di un privato cittadino, il dubbio sulla consapevolezza dell’innocenza degli incolpati avrebbe potuto essere valutato, dal momento che il privato cittadino, senza comprendere a pieno le ragioni, avrebbe potuto percepire l’atteggiamento adottato dalle forze dell’ordine come un atteggiamento violento e ingiustificato.
Invece, in capo all’imputato, in qualità di Carabiniere, pienamente consapevole proprio in virtù della propria qualifica della necessarietà delle modalità di intervento da adottare in determinate circostanze come quella in esame, al fine primario di mettere in sicurezza non solo sé stessi ma anche la pubblica incolumità, non può configurarsi alcun dubbio circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato“
La motivazione risulta carente e non si confronta con le argomentazioni svolte nei motivi di appello – riprodotti nell’odierno ricorso – che investivano la ricostruzione dei fatti sottolineando la gravità delle modalità costrittive dell’operazione, durante le quali il V. aveva riportato lesioni personali ai polsi e al volto, modalità che, secondo il V., integravano reati commessi dagli agenti ai propri danni.
Nella prospettazione difensiva la ricostruzione delle modalità dell’operazione incidevano sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, un tema, questo, reso vieppiù complesso perché strutturalmente correlato, nella prospettazione fattane con la denuncia, all’esercizio del diritto di difesa del V., anche se non oggetto dei motivi di appello (e dedotto solo con l’odierno ricorso).
In materia di calunnia, per l’affermazione della responsabilità dell’imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la persona offesa dal reato, pur essendo consapevole della sua innocenza.
Al riguardo, secondo la pacifica linea interpretativa dettata dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, Parisi, Rv. 236448), è necessario, perché si configuri il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell’incolpazione).
Si è, inoltre, affermato (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
Con maggiore pertinenza, avuto riguardo al tema oggetto del ricorso, si è precisato che in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014, Falanga, Rv. 261648 – 01).
Può, in altre parole, affermarsi che se l’erroneo convincimento sulla colpevolezza dell’accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l’omissione di tale verifica o rappresentazione è idonea a connotare in senso doloso la formulazione di un’accusa espressa in termini perentori.
Di contro, quando l’erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, di per sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l’attribuzione dell’illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia.
La motivazione della sentenza impugnata risulta apparente e, comunque, illogica nella parte in cui ricostruisce l’elemento soggettivo del reato di calunnia sulla qualifica di carabiniere del V., pur dando atto che, un comune cittadino, avrebbe potuto percepire l’atteggiamento adottato dalle forze dell’ordine come un atteggiamento violento e ingiustificato.
L’indagine sull’elemento psicologico del reato non può che essere incentrata sulle valutazioni soggettive dell’agente e non si risolve sulla base di valutazioni che possono essere compiute dall’agente modello – come in materia di colpa, ai fini della prevedibilità dell’evento -, tanto è vero che, secondo la giurisprudenza richiamata, l’indagine sulla sussistenza del dolo comporta una verifica che coinvolga la natura fraudolenta delle allegazioni o una ricostruzione consapevolmente forzata degli avvenimenti nella narrazione compiuta, accertamento che, nella vicenda in esame, doveva necessariamente confrontarsi con l’articolata dinamica dei fatti denunciati dal Vispo e che si erano protratti per un tempo non breve.
Le funzioni di carabiniere svolte dal V., valorizzate nella sentenza impugnata ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, non appaiono idonee a giustificare, al di là del ragionevole dubbio, la consapevolezza dell’innocenza delle persone accusate, tenuto conto che la stessa Corte di merito ha dato atto che le medesime circostanze sarebbero state tali da ingenerare dubbi condivisibili sulla consapevolezza della innocenza delle persone accusate, in un comune cittadino.
La valutazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha esaminato i fatti soffermandosi sulla fase iniziale dell’opposizione del V. agli agenti, non si è, invece, confrontata con l’ obiezione sollevata nei motivi di appello che insistevano sul diverso svolgimento dei fatti – anche con l’odierno ricorso l’imputato insiste sull’assenza dell’elemento oggettivo del reato – ponendo, tuttavia, una questione che involge quella dell’elemento psicologico del reato di calunnia in relazione soggettiva percezione che ne aveva avuto il V. nel corso della lunga operazione, trasponendoli, poi, nella denuncia.
La necessità di tale accertamento, pur in presenza del giudicato formatosi sui reati di resistenza e lesioni, impone al giudice del merito l’esame dei fatti e delle circostanze già oggetto della denuncia del V., e richiamati nei motivi di appello, soprattutto in relazione alle fasi di esecuzione dell’ammanettamento e in quelle successive, avuto riguardo alla presenza delle documentate lesioni sulla persona del V. e alle risultanze delle riprese filmate, aspetti, questi, del tutto pretermessi nella ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di merito ai fini dell’esame dell’elemento piscologico del reato di calunnia e del suo presupposto materiale, costituito dalla narrazione che ne aveva compiuto il V. nella denuncia.
A tal proposito va, infine, rilevato, che se è vero che nei motivi di appello non era espressamente posto il tema della scriminante dell’esercizio del diritto di difesa – tema, invero, richiamato solo nell’odierno ricorso – nondimeno va ribadito che al tema dell’elemento psicologico del reato, non è estraneo quello della effettiva portata della denuncia proposta, al fine di verificare se l’accusa implicita di reati commessi dai suoi accusatori possa costituire una conseguenza non voluta, e soltanto indiretta, della linea difensiva prescelta dall’imputato.
Tali aspetti, esaminando l’impugnazione di merito, la Corte di appello, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati in materia di elemento psicologico del reato e delle modalità del suo accertamento.
