La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 326/2026 ha ricordato che è abnorme l’ordinanza con cui il giudice, all’udienza predibattimentale, in esito all’accertamento dell’omessa citazione della persona offesa, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché provveda a tale adempimento, in luogo di procedere all’effettuazione della relativa notifica.
In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che la cd. “riforma Cartabia”, attribuendo al giudice, a mente dell’art. 554-bis cod. proc. pen., la competenza funzionale a disporre, ove necessario, la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni, ha lasciato inalterato il disposto dell’art. 143 disp. att. cod. proc. pen..
