“Il tempo va, passano le ore” ma il dovere del PM di fare indagini anche a favore dell’indagato continua a non essere presidiato da alcuna sanzione processuale (Vincenzo Giglio)

C’è una vecchia canzone di Alex Britti, Solo una volta, con un ritornello che fa così:

Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l’amore, solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l’estate sia finita”.

Come non capirlo, tutti abbiamo avuto una speranza così e tutti abbiamo desiderato che la cosa avvenisse se non tutta la vita almeno un sacco di volte.

Uguale anche la speranza che l’evento tanto atteso si verificasse prima della fine dell’estate, prima in genere, praticamente subito.

Ad alcuni andava benissimo, ad altri benino, ad altri così così, ad altri male, la vita sa essere ingiusta.

Comunque sia, il fatto che alcuni arrivassero alla meta era la prova che non fosse una speranza pazzesca.

Ce ne sarebbe un’altra, completamente diversa, ma questa sì che è pazza e scriteriata.

Ce lo fa capire, per l’ennesima volta, la nostra Suprema Corte.

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 38210/2025, 14 ottobre/24 novembre 2025, ha ribadito infatti che «il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d’indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva (in motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa)» (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, Rv. 274031 – 01).

È così e non cambierà, mettiamoci l’anima in pace.

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