Maledette chat di WhatsApp.
La cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 4009 depositata il 23 febbraio 2026 ha stabilito che nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, i messaggi scambiati tramite applicazioni di messaggistica istantanea, qualificabili come corrispondenza ai sensi dell’art. 15 Cost., sono utilizzabili ove acquisiti nel procedimento penale mediante sequestro disposto con decreto motivato del pubblico ministero ex art. 254 c.p.p., non essendo richiesto un previo provvedimento del giudice; la loro utilizzazione in sede disciplinare è consentita in ragione della specialità del procedimento ex artt. 16 e 18 d.lgs. 109/2006, purché nel rispetto del contraddittorio e del principio di proporzionalità.
Il caso esaminato è riferito ad un sostituto procuratore della Repubblica sottoposto a procedimento disciplinare concluso con la sanzione della censura (in allegato la sentenza n. 11/2025 della sezione disciplinare del CSM).
Il procedimento disciplinare aveva tratto origine da una segnalazione del Procuratore della Repubblica di UFF 2 del 25/5/2021 con allegata una relazione del sostituto procuratore titolare del procedimento penale 355/2020 mod. 21 dalla quale emergeva che, a seguito di perquisizione e sequestro dell’apparecchio cellulare dell’indagato NOME 3 eseguito nell’aprile 2021, erano state acquisite chat di conversazioni sulla piattaforma di messaggistica whatsapp tra l’imprenditore ed alcuni magistrati, tra i quali il dott. NOME 1, all’epoca svolgente le funzioni di sostituto procuratore nello stesso ufficio giudiziario.
Nella relazione si riferiva che il NOME 3, indagato per reati di corruzione e frode in pubbliche forniture, era titolare di imprese operanti in vari settori, era stato deputato della PARTITO 1 nella legislatura 2013 – 2018 e risultava che anche successivamente aveva continuato a ricoprire un ruolo politico, pur in assenza di incarichi istituzionali, a livello locale e a livello nazionale.
Si evidenziava inoltre che, in precedenza, l’imprenditore era stato indagato e imputato in molteplici procedimenti penali della Procura della Repubblica di UFF 2 e che in particolare il dott. NOME 1 era stato assegnatario o coassegnatario di tre di tali procedimenti (p.p. 426/2012 definito con sentenza di condanna il 21/3/2014, riformata in appello il 7/6/2018 per intervenuta prescrizione; p.p. 3032/2013 definito con archiviazione; p.p. 753/2014 sfociato nell’assoluzione del NOME 3 divenuta irrevocabile nel corso del 2017).
L’incolpazione elevata:
dell’illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione dei doveri generali di correttezza, essendo interessato alla calendarizzazione e all’esito di diverse procedure per nomine a uffici giudiziari in corso presso il Consiglio superiore della magistratura alle quali aspirava, nel periodo tra febbraio e novembre 2019 faceva uso della qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UFF 2, istituendo una interlocuzione sistematica – tramite messaggistica whatsapp nonché in incontri di persona a LUOGO 1, a LUOGO 2 e a LUOGO 3 – con l’imprenditore NOME 3, con il quale non risulta legato da rapporti di amicizia, (a) sia al fine di ottenere incontri con componenti dell’organo di governo autonomo o con membri del Parlamento che il NOME 3 gli comunicava di potere organizzare, pervenendo in particolare a un incontro in LUOGO 3, in data 20 marzo 2019, con “la Presidente”, (b) sia ricevendo dallo stesso NOME 3 suggerimenti e consigli in merito alle domande e alle revoche da effettuare in dipendenza dell’andamento dei lavori in sede consiliare, in ordine ai quali lo stesso NOME 3 comunicava di svolgere verifiche e acquisire informazioni, dandone tempestiva e puntuale informazione al magistrato. Con la condotta descritta il dott. NOME 1, spendendo la propria qualità, affidava a un soggetto terzo, NOME 3, e alle indicazioni ed informazioni asseritamente acquisite e disponibili a quest’ultimo, al di fuori delle procedure consiliari, le proprie scelte in merito ai trasferimenti oggetto di domanda, con ingiusto vantaggio proprio e in pregiudizio dei concorrenti aspiranti ai correlativi uffici.
Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 28 maggio 2021.
Decisione della sezione disciplinare CSM:
Riportiamo la massima della sentenza n. 11 del 2025 Presidente: PINELLI R.G. n. 39/2022, chi ha curiosità può leggerla per intero.
In tema di illecito disciplinare fuori dall’esercizio delle funzioni previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), ai fini di una corretta valutazione delle circostanze rilevanti per la verifica dell’integrazione della fattispecie si deve osservare che si tratta di illecito di pericolo presunto, connotato, sotto il profilo soggettivo, in termini di dolo specifico.
Va pertanto accertata l’esistenza di una condotta di utilizzo della qualità di magistrato nella prospettiva finalistica dell’ottenimento di un risultato qualificabile come ingiusto, a prescindere da ogni valutazione in ordine all’ottenimento dello scopo perseguito, con l’unico limite, in forza del principio generale di offensività, dell’idoneità astratta della condotta al conseguimento del vantaggio ingiusto. Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 comma 1, lett. a) Massime precedenti conformi Vedi: N. 94 del 2024.
