La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 2658/2026 ha stabilito che il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede qualora le cose, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, siano lasciate all’interno del veicolo in ragione del brevissimo tempo in cui lo stesso rimane incustodito e dell’esigenza di assolvere le incombenze della quotidianità.
Fattispecie di tentato furto di un portafoglio all’interno di un’auto in sosta nel parcheggio di un autogrill lasciata incustodita per il tempo strettamente necessario ad usufruire dei servizi ivi presenti.
La Suprema Corte premette di essere conscia della presenza di opzioni interpretative per le quali il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via, risulta aggravato per la esposizione alla pubblica fede, solo quando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita. In tal senso si è precisato che non sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che solo occasionalmente si trovano all’interno dell’autovettura che non costituiscono il normale corredo dell’auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza (Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Ahuman, Rv. 267466; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Rv. 264744, nonché Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020, De Rosa, Rv. 279412, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, P., Rv. 283431).
Va, al riguardo, premesso che, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene. Sicché il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., anche quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744).
Anche qualora voglia ritenersi che il portafoglio (sottratto a D.) non costituisca oramai normale dotazione di un veicolo non solo per questo può peraltro escludersi la configurabilità dell’aggravante contestata.
Ed infatti la norma citata prevede che la stessa sussista anche qualora il bene sottratto sia esposto alla pubblica fede per necessità o consuetudine, circostanze entrambe riscontrabili nella fattispecie descritta, posto che nell’assolvere le incombenze della quotidianità, non può certo pretendersi che il titolare del veicolo, dopo averlo abbandonato, porti con sé ogni oggetto contenuto nel medesimo, che ha dunque la necessità di lasciare al suo interno.
Non di meno, proprio per la natura dei beni sottratti, deve quantomeno ammettersi che sia oramai consolidata consuetudine quella di lasciarli a bordo del veicolo quando questo viene parcheggiato.
Invero, occorre valorizzare la presenza di situazioni concrete impellenti e non diversamente risolvibili, che abbiano indotto la persona offesa a lasciare in auto i beni in seguito divenuti oggetto di furto, così dovendosi correlare la valutazione in ordine alla ricorrenza o meno della aggravante alla presenza di situazioni concrete oggettive ed in tal senso verificabili dall’interprete, lasciando nel contempo la possibilità di considerare una consistente, ma non indefinita, serie di situazioni concrete, che pure possono verificarsi nella realtà di ogni giorno, nelle quali la volontà del possessore del bene è condizionata dalle suindicate circostanze a non portare il bene con sé ma a lasciarlo all’interno del veicolo.
Tali interpretazioni trovano la loro base ermeneutica nel concetto di consuetudine, intesa quale prassi generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini comuni di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un’esigenza dalla quale non si possa prescindere (Sez. 5, n. 33863 del 08/06/2018, Di Pietra, Rv. 273898; Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524).
Nel caso di specie, i tentati furti sono stati realizzati all’interno di un’area di parcheggio di autogrill, dove gli utenti sono soliti lasciare le automobili per il tempo strettamente necessario per usufruire dei servizi ivi presenti, sicché proprio il tempo limitato di permanenza connota la volontà del possessore del bene a non portare il bene con sé ma a lasciarlo all’interno del veicolo.
