Decreto Sicurezza: tutele allargate per arbitri sportivi e personale ferroviario, c’è lo scudo penale (Redazione)

Ieri sera è stato firmato dal Presidente Mattarella ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi 25 febbraio il Dl Sicurezza (allegato al post): “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita’ di indagine dell’autorita’ giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita’ delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonche’ di immigrazione e protezione internazionale. (26G00042) (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2026)

Il Decreto Sicurezza è stato modificato rispetto alla prima bozza, in particolare si allarga il perimetro delle tutele per le lesioni che non riguarda solo il personale sanitario e scolastico ma comprende anche la sicurezza del personale ferroviario e arbitri sportivi.

Nel testo bollinato del Dl Sicurezza, il contenuto dell’articolo 11 del decreto – che introduce modifiche all’articolo 583-quater del codice penale – con cui vengono introdotte categorie in più rispetto all’ultima bozza circolata in cui si estendeva la pena a un “dirigente scolastico o a un membro del personale docente”.

Nel testo bollinato si parla di “Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive”.
Resta sostanzialmente invariata la norma sullo scudo penale per le forze dell’ordine in caso di legittima difesa conseguente, quindi, a una aggressione.

“Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335, comma 1-bis”. È quanto si legge nell’articolo 12 (Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione), il cosiddetto ‘scudo’ per forze dell’ordine e cittadini, previsto nel decreto Sicurezza, che impedisce l’iscrizione automatica nel registro degli indagati da parte del pubblico ministero in determinati casi, come la legittima difesa, l’adempimento di un dovere o lo stato di necessità.
Nell’ultima bozza circolata era previsto che “quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero deve compiere atti di indagine cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere, diversi dagli accertamenti tecnici di cui all’articolo 360, provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335, comma 1-bis. Allo stesso modo il pubblico ministero procede nei casi di incidente probatorio”.

Un’altra modifica si registra poi sull’articolo 1, relativa al porto di armi e strumenti atti ad offendere.

Rimane la stretta sul porto ingiustificato di coltelli e oggetti da punta e taglio e viene confermato il divieto di vendita ai minori, e le sanzioni amministrative per i genitori dei minori che lo violano; ma nella versione bollinata è saltata la previsione – che era presente nelle bozze precedenti – che imponeva agli esercenti l’obbligo di registrare le vendite delle lame sopra determinate dimensioni.

La norma viene quindi alleggerita sul versante degli adempimenti per i commercianti, pur mantenendo la stretta sul porto illegittimo.

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