Un PM che iscrive nel REGE una notizia di reato che non è tale ed emette un decreto di sequestro probatorio per finalità puramente esplorative e un Tribunale del Riesame che asseconda acriticamente le sue iniziative e ignora la difesa: è comune cultura ma non della giurisdizione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 6184/2026, 15 dicembre 2025/16 febbraio 2026, ha annullato senza rinvio un’ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato acriticamente un decreto di sequestro probatorio emesso con finalità meramente esplorative e sul presupposto di una imputazione contestata su una notizia di reato priva dei requisiti prescritti per essere considerata tale.

Provvedimento impugnato

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 3 ottobre 2025, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del 22 luglio 2025 del PM presso il Tribunale nei confronti di MS, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli articoli 110, 81, 318, 321 cod. pen.

Il decreto ha ad oggetto le caselle di posta elettronica di cui il ricorrente è titolare nell’organizzazione aziendale di appartenenza.

Si procede ad indagini per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione connesso al rilascio di biglietti gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali – circa 70, nominativamente individuati – in servizio presso la Capitaneria di Porto.

Sono sottoposti ad indagini, quali privati corruttori, i dipendenti e funzionari – fra i quali MS – inseriti nelle società M. SPA, C. SPA e T. SPA che si erano occupati del rilascio dei biglietti a seguito di comunicazioni intervenute via mail.

Le predette società sono sottoposte a indagini, ai sensi degli articoli 25 e 21 del d. Igs. n. 231 del 2001, per l’accertamento della responsabilità amministrativa per plurimi illeciti commessi nell’ambito dell’attività di impresa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-318 cod. pen., sia da parte degli indagati dipendenti e funzionari delle predette società – fra i quali MS, ai sensi dell’art. 5 del d. Igs. n. 231 sia da parte di soggetti ancora in corso di identificazione, ai sensi dell’art. 8 d. Igs. 231 cit.

Dall’ordinanza impugnata si evince che nel corso di indagini per altro fatto, venivano acquisiti sulle caselle di posta elettronica dell’amministratore delegato della società C. SPA, MM, periodiche comunicazioni, inoltrate da una casella della società M. SPA, inglobata dalla stessa C. SPA, recanti in allegato file Excel contenenti l’indicazione di svariati biglietti gratuiti emessi a favore di pubblici ufficiali della Capitaneria di Porto e recapitati a questi ultimi.

Si trattava di biglietti totalmente gratuiti ovvero di biglietti per i quali erano state corrisposte le sole tasse e ì diritti di navigazione.

Il PM aveva quindi proceduto, a carico di MM, alla iscrizione di notizia di reato in relazione al delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 110, 318-321 cod. pen.) e contestualmente, il 29 ottobre 2024, aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro a fini probatori delle caselle di posta elettronica in uso a numerosi dirigenti e dipendenti della C, SPA e della M. SPA allo scopo di reperire ogni documentazione utile a verificare le accuse orientate ad accertare se gli ufficiali della Capitaneria di Porto, deputati ad effettuare visite ispettive in relazione alle certificazioni marittime sulle navi della flotta della C. SPA avessero ripetutamente viaggiato tra il 2020 nel 2024 sulle navi della Compagnia senza pagare il prezzo del biglietto Il sequestro veniva eseguito il 6 novembre 2024.

Il Tribunale del riesame adito dalla società in persona dell’amministratore unico, MM, aveva accolto l’istanza di riesame ravvisando gli effetti di un conflitto di interesse e aveva annullato il decreto di sequestro probatorio per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Il 2 dicembre 2024 il PM aveva emesso altro decreto di perquisizione e sequestro, di contenuto identico al precedente, e aveva proseguito le indagini con l’acquisizione di documenti presso la Capitaneria di Porto invito a rendere interrogatorio agli indagati, alcuni dei quali si erano poi presentati per rendere interrogatorio.

La società C. SPA aveva proposto una nuova richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale del riesame, la cui ordinanza, tuttavia, con sentenza n. 23555 [il numero corretto è in realtà 23344, NdA] depositata il 23 giugno 2025, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione (v. allegato).

All’udienza di rinvio il PM aveva precisato la contestazione dell’illecito all’ente ma il Tribunale, con ordinanza del 14 luglio 2025, aveva nuovamente dichiarato la nullità del decreto di sequestro probatorio nella parte in cui aveva disposto il sequestro della posta elettronica tra vari soggetti fra i quali MS.

Il PM emetteva, così, il decreto di sequestro del 22 luglio 2025, oggetto del riesame definito con il provvedimento impugnato.

Ricorso per cassazione

MS ha depositato due ricorsi, uno a firma dell’avvocato NZ e l’altro (comune alle posizioni di altri ricorrenti, sottoscritto dall’avvocato OD.

…Primo ricorso

L’avvocato NZ affida al ricorso tre motivi di impugnazioni che si sviluppano intorno alla denuncia del vizio di dei vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, anche per mera apparenza della stessa, sulla sussistenza del fumus delicti del reato di corruzione per l’esercizio della funzione per la erroneità della ritenuta sussistenza del patto corruttivo e del rapporto sinallagmatico tra due prestazioni, che sono elementi costitutivi del reato di cui all’art. 318 cod. pen., viceversa ritenuto sussistente in ragione della mera elargizione di un’utilità al pubblico ufficiale.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di pertinenza e proporzionalità del disposto sequestro e con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione solo apparente sulla sussistenza le finalità probatorie sul nesso di strumentalità intercorrente tra i beni appresi ed il reato ipotizzato nonché sulla proporzionalità della misura aspetti questi che la giurisprudenza di legittimità — puntualmente richiamata- ha indicato come essenziali ai fini della legittimità del sequestro probatorio. Il decreto di sequestro è privo della individuazione del benché minimo indizio in ordine alla sussistenza di un patto corruttivo tra MS e ben 70 pubblici ufficiali e in ordine a qualsiasi condotta di concorso, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., con i privati corruttori rivelando, così, il difetto di correlazione logica tra le proposizioni della contestazioni ove, rispetto a reati che si dice commessi e accertati, viene indicata la necessità di procedere ad ulteriori indagini sulle funzioni dei pubblici ufficiali e, quindi, del tutto astratta risulta la prospettazione dell’asservimento delle funzioni pubblicistiche.

Il decreto di sequestro probatorio non indica i requisiti minimi di legge per l’adozione della misura adottata e, ai fini della individuazione del patto corruttivo, si fonda sulla mera ricezione di utilità. Né può sostenersi che tutte le mail sequestrate siano l’unico modo per conoscere le funzioni dei pubblici ufficiali e/o individuare la proporzione tra il valore dell’utilità elargita ed il valore rappresentato, per il presunto corruttore, dalle funzioni svolte dai presunti corrotti. funzioni. Nell’ordinanza impugnata si rileva che a fronte della molteplicità dei reati accertati risulta necessario acquisire elementi relativi: a. alle richieste dei pubblici ufficiali e ai rapporti tra questi e le persone interne alle compagnie; b. accertare le concrete attività svolte dagli indagati intervenuti nel procedimento di rilascio dei biglietti gratuiti a favore dei pubblici ufficiali di acquisire le comunicazioni tra i vari soggetti interni alla Compagnia e, in particolare, quella tra i soggetti indagati al fine di approfondire i ruoli di ciascuno e le motivazioni poste alla base del rilascio dei biglietti nonché al fine di acquisire elementi sull’elemento soggettivo del reato. La struttura della motivazione si fonda anche sull’apparente, quanto generica e impalpabile, necessità di ricostruire la strategia aziendale del gruppo M. e il mezzo di ricerca della prova evoca la necessità di ricostruire le relazioni tra i protagonisti degli accordi intercorsi dando, ancora una volta, conferma che ad oggi manca del tutto la prova del fumus dell’accordo corruttivo. La motivazione non è rispettosa dei principi di proporzionalità e strumentalità elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e si risolve in un sequestro probatorio esteso e onnicomprensivo mancando la indicazione di parole chiave idonee a selezionare, in contraddittorio con gli indagati, il materiale sequestrato. Ne discende che il riferito nesso di strumentalità e pertinenzialità, che si vorrebbe intercorrente fra tutte le caselle apprese e i reati ipotizzati. Il Tribunale non ha fatto a corretta applicazione della regula iuris indicata dalla giurisprudenza in quanto si è limitato, prescindendo dall’assenza di qualsiasi voglia ipotesi di corruttivo, a rilevare che l’emissione di biglietti gratuiti veniva generalmente discussa e autorizzata attraverso le comunicazioni via mail.

La motivazione è carente anche in ordine alla posizione specifica di MS tenuto conto che il sequestro era stato eseguito prima della sua iscrizione nel registro degli indagati e, pertanto, nei suoi confronti il fumus delicti è stato ravvisato per il sol fatto che il ricorrente sembrerebbe coinvolto per effetto di una presunta politica aziendale, consistente nella elargizione di biglietti gratis o scontati in favore di pubblici ufficiali ritenuti utili per la compagnia.

…Secondo ricorso

Il ricorso dell’avvocato OD è affidato a cinque motivi di ricorso.

Motivo 1: violazione di legge per effetto della tardiva iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato e conseguente violazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180, cod. proc. pen.

A seguito della introduzione della definizione di notizia di reato ad opera del d. Igs. n. 150 del 2022, in assenza di una notizia di reato non possono essere attivati i mezzi di ricerca della prova né tali mezzi possono essere impiegati per la ricerca di una notizia di reato. La cosiddetta attività esplorativa va condotta infatti mediante attività innominate o informali. La immediata iscrizione della notizia di reato vale anche per il suo contenuto che deve essere oggettivo, con riferimento al fatto e alla sua riconducibilità ad una ipotesi del reato e, quanto al contenuto soggettivo l’iscrizione va fatta non appena risultino indizi a carico della persona: nel caso in esame il pubblico ministero ha provveduto alla iscrizione della notizia di reato a carico degli indagati. Nel caso in esame solo il 22 luglio 2025 veniva tardivamente iscritto il nominativo del ricorrente, sebbene il PM avesse già acquisito, sulla base di elementi che si trovavano nella sua disponibilità sin dal mese di ottobre 2024 (il telefono di RL; i dati tratti dal p.c. di MM; il file Excel nel quale vi erano già i nominativi dei beneficiari dei biglietti gratuiti, successivamente riordinati).

La comunicazione di notizia di reato del 22 luglio 2025 era meramente riassuntiva delle emergenze investigative acquisite.

Motivo 2: incompiutezza della notizia di reato iscritta a carico del ricorrente e, conseguentemente, del decreto di sequestro.

Risulta violato il diritto di difesa anche per carenza di motivazione poiché il foglio di iscrizione elenca soltanto i nominativi delle persone indagate e degli articoli di legge, senza alcuna enunciazione del fatto. A tale incompiutezza segue quella del decreto di sequestro in cui sono indicati, in un primo elenco, i pubblici ufficiali indagati e in un secondo separato elenco i soggetti indagati per la dazione o promessa di utilità e in un terzo i nominativi delle società indagate. Si tratta di indicazioni del tutto generiche con riferimento agli illeciti commessi facendo riferimento ai fatti accertati senza alcuna compiuta indicazione di una precisa notizia di reato che avrebbe dovuto essere iscritta nel relativo nel correlativo registro non potendo a questa essere omologata la indicazione degli articoli del Codice penale, trattandosi di dati estremamente generici. Il quadro di riferimento risulta del tutto lacunoso e il decreto di sequestro è, dunque, nullo per carenza del suo contenuto che lo rende non conforme alle prescrizioni dell’art. 253 cod. proc. pen.

Motivo 3: violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) per carenza di motivazione del decreto e dell’ordinanza del Tribunale sulle ragioni giustificative della misura, aspetto rispetto al quale il Tribunale del riesame non può, peraltro, provvedere integrando le ragioni giustificatrici della misura. Nel caso il Tribunale non è stato in grado neppure di svolgere questa funzione, riguardo, in particolare all’oggetto del pactum sceleris, posto che nessuno spunto concreto e attinente alle situazioni indagate poteva trarsi dal decreto di sequestro. Il vizio di motivazione avrebbe dovuto essere rilevato dal Tribunale del riesame.

Motivo n. 4: violazione del principio di proporzionalità del sequestro dei dispositivi informatici. In carenza della indicazione di parole chiave il sequestro si è risolto in un’apprensione totalizzante e in un vietato monitoraggio con funzione esplorative. In proposito le regole sono state dettate dalla giurisprudenza di legittimità ma non applicate nel caso concreto.

Riguardo, poi, alla indicazione di cui a pag. 11, in cui viene richiamata la mail di GV, nessun illecito appare prospettabile trattandosi solo della descrizione della procedura dell’emissione dei biglietti, del tutto neutra sul piano della qualificazione giuridica. Il decreto giustifica il sequestro massivo prospettando la necessità di una indagine esplorativa alla ricerca di un’eventuale fatto illecito. Tuttavia, nella totale assenza di utili elementi fattuali, l’ordinanza adottata e il decreto si risolvono in una misura di natura esplorativa poiché solo la descrizione della condotta criminosa rende possibile la ricostruzione del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res.

Motivo 5: insussistenza del fumus delicti per la indeterminatezza del nesso tra l’utilità ricevuta dal pubblico ufficiale e la sua funzione. Si tratta di una carenza radicale che si riflette sulla motivazione della sussistenza del fumus, oggetto di motivazione apparente, e si risolve nella ritenuta sussistenza della prassi di elargire biglietti gratuiti o scontati a favore degli appartenenti alle Capitanerie di porto. Si tratta, tuttavia, di mere illazioni o comunque circostanze non rilevanti rispetto al caso in esame che implica la individuazione dell’atto amministrativo o dell’attività compiuta dal pubblico ufficiale in quanto elemento indefettibile della fattispecie contestata. La mancata indicazione nel decreto di sequestro e nell’ordinanza impugnata delle funzioni effettivamente svolte dai pubblici ufficiali determina quindi la impossibilità in radice di verificare il fumus delicti.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso di MS deve essere accolto perché sono fondati, con rilievo assorbente, i motivi di ricorso che denunciano vizio di violazione di legge, anche per omessa motivazione, in relazione al contenuto della notizia di reato a carico del ricorrente: si tratta di una violazione che, al di là della sua prospettazione con riferimento ad una specifica violazione di legge, investe, in senso oggettivo, il contenuto e la sequenza degli atti procedimentali, a cominciare dalla iscrizione della notizia di reato, passando, poi, a quello della descrizione del fumus delicti posto a base del decreto di sequestro probatorio.

Lo scostamento dal modello legale del modello procedimentale adottato dal PM — e confermato dal Tribunale del Riesame —, è tale da incidere in termini rilevanti sul dovere, gravante sul PM, di esercitare ogni sua iniziativa – che direttamente si colleghi all’esigenza di un effettivo contraddittorio – in modo tale da consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa medesima.

Del resto, al di là della individuazione degli specifici profili di illegittimità del decreto di sequestro probatorio, il composito motivo di ricorso sulla “incompiutezza” della notizia di reato è incentrato su profili connessi che concernono il contenuto della notizia di reato iscritta a carico del ricorrente, la tardività della iscrizione e, soprattutto, la indeterminatezza del suo contenuto.

Si tratta di aspetti che incidono sulla individuazione del presupposto costitutivo del fumus del reato contestato tenuto conto, altresì, che il disposto sequestro si è risolto in una misura massiva, essendo stato appreso il contenuto (tutto il contenuto), delle caselle di posta elettronica professionali del ricorrente. Si tratta di profili strettamente correlati alla indeterminatezza della notizia di reato, nella nozione precisata dal d. Igs. n. 150 del 2022, iscritta a carico del ricorrente e che costituisce il necessario presupposto della adozione del decreto di sequestro probatorio.

…La definizione della notizia di reato

Il d. Igs. n. 150 del 2022, come noto, ha novellato il contenuto dell’art. 335, comma 1, cod. proc. pen. offrendo la definizione del concetto di “notizia di reato”, un termine di cui la dottrina aveva sottolineato, in relazione all’art. 335 cod. proc. pen. ante modifica, la vaghezza in relazione alla specifica problematica della decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari. Una questione che il legislatore del 2022 ha affrontato specificamente introducendo anche forme di controllo, di iniziativa del giudice o su richiesta della persona sottoposta a indagini, sulla legittimità della iscrizione agli effetti della retrodatazione.

Nel nuovo assetto normativo rileva, in primo luogo, la definizione legislativa della notizia di reato e del suo contenuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

L’art. 335-bis, cod. proc. pen. novellato precisa, infatti, con riferimento alla cd. iscrizione oggettiva, che «1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.» e, con riferimento alla iscrizione cd. soggettiva, che «1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».

La Relazione illustrativa al d. Igs. n. 150 cit. ha individuato le ragioni di tale approccio definitorio nella duplice finalità di assicurare “certezza ed omogeneità” all’atto di iscrizione, dal quale decorrono i termini per le indagini e che deve fungere da parametro di riferimento per il giudice, chiamato ora a verificare la tempestività della iscrizione.

Nella Relazione, si precisa, altresì, che l’espressione «indizi a suo carico», contenuta nel comma 1-bis, con riferimento alla iscrizione cd. soggettiva, vale ad escludere «sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria».

Le descritte finalità delineano una ratio complessa della iscrizione della notizia di reato intesa ad evitare i rischi, che la prassi giudiziaria aveva già evidenziato, e consistenti, da un lato, in quello di rendere possibile la iscrizione di notizie di reato generiche o formulate nei confronti di persone attinte da meri sospetti, con effetti pregiudizievoli nei loro confronti, enfatizzando la natura di “atto dovuto” dell’iscrizione, dall’altro lato, nel pericolo di requisiti troppo stringenti per chiedere la iscrizione, ritardandola con l’effetto di dilatare i tempi di decorrenza delle indagini preliminari e l’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta a indagini.

La riforma ha introdotto, come accennato, (art. 335-ter cod. proc. pen.) un articolato meccanismo di controllo sulla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., affidato tanto all’iniziativa officiosa dei giudice (art. 335-ter cod. proc. pen.) che ad una procedura incidentale attivabile su richiesta dell’indagato davanti al giudice per le indagini preliminari o al giudice che procede.

Premesso che spetta al procuratore della Repubblica verificare se un fatto che, seppure qualificato come “notizia di reato” dalla polizia giudiziaria, dal denunciante o dal querelante sia da ritenersi tale ai fini della iscrizione nel registro di cui all’art. 335, comma 1, cod. proc. pen. – sicché non opera alcun automatismo tra la ricezione dell’atto e la sua iscrizione-, i requisiti della notitia criminis che può formare oggetto di iscrizione sono ora definiti e vincolano la potestà qualificatoria del procuratore della Repubblica introducendo quali, criteri guida, quello della determinatezza, non inverosimiglianza e riconducibilità, sia pure in ipotesi, ad una fattispecie incriminatrice della notizia di reato.

Rilievo importante riveste il riferimento al fatto: la notizia di reato deve contenere la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Si tratta di criteri guida che vanno letti in combinazione tra loro e con attenzione al dato semantico della definizione legislativa.

Il requisito della “non inverosimiglianza dei fatti”, si è rilevato nelle prime analisi della dottrina e dei criteri guida elaborati dai vari Uffici di Procura, non equivale ad accertata verosimiglianza, alla cui verifica tendono le prime indagini successive alla iscrizione.

Si tratta, comunque, di un criterio che va verificato sulla scorta della miglior scienza ed esperienza del momento e che scatta, precludendo la iscrizione della notizia di reato, in presenza di fatti che sia pure non empiricamente impossibili, sono oggettivamente inverosimili.

Il requisito della ipotetica corrispondenza del fatto ad una fattispecie incriminatrice sottende che il fatto rappresentato, al momento della iscrizione, può presentare un quid minus rispetto alla norma incriminatrice a cui deve poter essere riferito: ma deve trattarsi di un fatto riconducibile, in ipotesi, ad una fattispecie incriminatrice.

Non vi è dubbio che maggiori criticità rivela la ricostruzione della nozione legislativa di “fatto” e della sua determinatezza. Si è rilevato che la notizia di reato sussumibile a base della iscrizione non può limitarsi ad una mera descrizione di un accadimento ma che deve trattarsi, almeno dal punto di vista materiale, di un fatto riconducibile ad una fattispecie incriminatrice, e quindi, sussumibile in una norma penale, poiché rappresentare un fatto significa “costruirne uno equivalente in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente”; il fatto determinato deve avere caratteri definiti e precisi e, pur non essendo requisiti costitutivi della determinatezza della notizia di reato quelli del tempo e luogo del fatto (si tratta, infatti, di aspetti accessori che possono essere indicati, ove risultino), il riferimento alla determinatezza del fatto rende non più sufficiente l’indicazione dei soli elementi “nucleari” del reato (condotta e/o evento), ma implica una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti da una fattispecie astratta: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta.

La disposizione in esame sembra, dunque, privilegiare un approccio formale, nella enunciazione della notizia di reato come notizia che contiene una rappresentazione del fatto, in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in tema di divieto di secondo giudizio con la sentenza n. 200 del 2017, poiché la notizia di reato deve consentire di ritenere che quel “fatto”, per come esposto e rappresentato, è descrittivo di un fatto tipico di reato.

In via di esemplificazione, non si deve procedere alla iscrizione e non costituiscono notizie di reato i fatti non determinati perché generici, incompleti, descrittivi solo di un segmento della fattispecie incriminatrice.

Non costituisce una notizia di reato l’informazione assertiva, meramente evocativa di un reato ma priva di descrizione dei fatti e non costituiscono notizie di reato i fatti che «non hanno l’apparenza di essere reali».

Se, invece, vi è la descrizione, con adeguata capacità rappresentativa, di un fatto tipico di reato, il procuratore della Repubblica deve iscrivere la notizia di reato e compirà le investigazioni all’esito delle quali, tali ipotesi, potranno divenire “tesi”, attraverso la formulazione della imputazione. Il tema dei presupposti oggettivi della iscrizione e della enucleazione della definizione di notizia di reato incide, come intuibile, sul rapporto tra i registri di iscrizione (mod. 45; mod. 44 e registro notizie di reato o mod. 21) e, soprattutto, sull’attività di indagine che va distinta da quella meramente esplorativa che il PM conduce per la ricerca della notizia di reato attraverso attività innominate o informali diverse dai mezzi di ricerca della prova.

…Nozione di indizi

Come anticipato, la disposizione è stata modificata con la previsione (art. 335-bis, comma 1-bis cod. proc. pen.) della iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito «non appena risultino… indizi a suo carico»: un avverbio, sul piano semantico, speculare a quello «immediatamente» relativo alla iscrizione oggettiva della notizia di reato che denota la volontà del legislatore di imporre al PM celerità nell’iscrizione.

Soprattutto, appare univoca la volontà del legislatore nella parte in cui viene, per la prima volta, esplicitato il presupposto sostanziale per procedere all’iscrizione soggettiva costituito dal termine «indizi»: una espressione che la Relazione illustrativa alla Riforma afferma essere stata mutuata, per coerenza sistematica, dall’art. 63 cod. proc. pen. Si tratta di una disposizione sulla quale possono trovarsi chiarimenti nei precedenti delle Sezioni unite Tammaro (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248 – 01) e Lattanzi (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376 – 01) che avevano chiarito che l’obbligo di iscrizione a mod. 21 nasce solo ove a carico di una persona sussistono specifici elementi indizianti, non meri sospetti ma neppure sono necessari elementi che raggiugano il livello di gravità indiziaria.

La nozione di indizi, come noto, non è di agevole perimetrazione con riferimento alla individuazione dell’autore del reato in fattispecie complesse per materia o in ipotesi di concorso di persone nel reato: ci si chiede, dunque, se, ai fini della iscrizione soggettiva, rilevino riscontri individualizzanti, o, comunque, indizi soggettivamente orientati cioè elementi che consentano di collegare selettivamente il fatto di reato al suo presunto responsabile e ridurre il rischio di iscrizioni errate/avventate. In sintesi l’iscrizione soggettiva deve innestarsi su evenienze fattuali determinate, non inverosimili, sussumibili in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, e specifiche in quanto a carico della persona della cui iscrizione si tratta e, quindi, idonee ad integrare una ‘traccia di un percorso logico argomentativo’, suscettibile di evocare diversi possibili scenari rispetto al thema probandum, che solo lo sviluppo successivo delle indagini si incaricherà di discriminare, occorrendo altresì che gli indizi siano dotati dei caratteri di certezza storica, concordanza e precisione, ma non anche della ‘gravità’.

…Sanzione processuale per iscrizioni errate

Il tema che viene in rilievo in relazione ai casi in cui si proceda a iscrizioni in carenza dei requisiti di riferibilità soggettiva della notizia di reato è quello della sanzione processuale e, in primo luogo, se esista una sanzione processuale e di quale tipo qualora si sia in presenza di iscrizioni errate. Il tema è stato affrontato, in dottrina e in giurisprudenza, con riferimento alla previsione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine di iscrizione indicato dal pubblico ministero, inutilizzabilità espressamente prevista dall’art. 407 cod. proc. pen.

Granitica, sul punto, l’affermazione secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al GIP sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del PM che abbia ritardato l’iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376 – 01). Un’affermazione correlata alla natura obbligatoria e doverosa dell’iscrizione, ma, evidentemente, da rivedere alla luce dei poteri di controllo oggi riconosciuti al giudice e alla persona sottoposta a indagini che, al di là della estensione con la quale sarà delineato, incide sulla natura ampiamente discrezionale collegata del potere del pubblico ministero.

Va ricordato, tuttavia, che, al di là del tema specifico oggetto dell’intervento (la proroga del termine delle indagini preliminari e il diritto al contraddittorio in materia, la Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 1999) aveva evidenziato come, nel quadro di riferimento normativo, il contenuto della “notizia di reato” sembra correttamente assumere una designazione polisemantica, corrispondente alle esigenze teleologiche perseguite dalla norma che, di volta in volta, lo prevede in funzione delle specifiche finalità procedimentali che impongono al pubblico ministero di esternare, al precipuo scopo di non trasformare il contraddittorio cartolare in una vuota formula destinata a fare del titolare dell’azione penale l’effettivo arbitro della procedura, i circostanziati addebiti elevati nei confronti dell’inquisito.

Il Giudice delle leggi osservava come «Le esigenze sopra rilevate vanno così individuate soprattutto nella possibilità, che risulterebbe preclusa dalla norma denunciata, di poter utilmente contestare, in una logica attenta ai profili essenziali del fatto addebitato a una determinata persona, i “giusti motivi” della proroga addotti dal PM.

Se è pur vero, allora, che il contenuto della notizia di reato non è sempre uniformemente determinato dal legislatore, è anche vero che una simile relatività è funzionale alle finalità, definibili sulla base del necessario rispetto della parità delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attività necessaria per l’esercizio dell’azione penale (cfr. il  combinato disposto degli artt. 326 e 358 del codice di procedura penale) va contemperato con il dovere, gravante sul PM, di esercitare ogni sua iniziativa – che direttamente si colleghi all’esigenza di un effettivo contraddittorio – in modo tale da consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa medesima. Solo così, infatti, sarà reso possibile all’interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell’azione penale.

Nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari è inevitabile concludere che la stessa apparente genericità delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la notitia criminis rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perché l’indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall’art. 406, comma 3, secondo quel modello “minimo” che è indicato dall’art. 369, modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, viene a risultare conforme a Costituzione».

…Notizia di reato e sequestro probatorio

Numerose e risalenti decisioni di legittimità hanno, inoltre, stigmatizzato la iscrizione di notizie di reato generiche ed esplorative con riferimento alla esecuzione di atti di rilevanza probatoria, proprio in materia di sequestro probatorio e perquisizione, decretandone la illegittimità.

Si è, così, affermato che è illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. (Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Rv. 252767 – 01). E, ancora, che sono illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria oppure disposti dal PM qualora non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato. (Sez. 3, n. 28151 del 20/03/2013, Rv. 255458 – 01).

In altro caso, in cui Tribunale che aveva ritenuto sufficientemente motivato il decreto di sequestro con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati ipotizzati, la Corte ha annullato l’ordinanza evidenziando che ai fini della motivazione del decreto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, l’art. 253, comma primo, cod. proc. pen., impone che nel decreto vi sia l’enunciazione del fatto di reato per cui si procede, con l’indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonché della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 4544 del 09/01/.2009, Rv. 242913 – 01).

…Il dovere del PM di compiere ogni attività necessaria per l’esercizio dell’azione penale e il suo indispensabile contemperamento con il dovere di esercitare ogni sua iniziativa in modo da consentire all’indagato di conoscerne le ragioni

Ai fini che occupano, come cennato in premessa, rileva, dunque, non tanto la individuazione di specifiche previsioni di nullità (quelle di cui all’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in materia di iniziativa del PM che risulta immediatamente correlata all’esercizio dell’azione penale; quelle di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, richiamate nel ricorso), ma, in una prospettiva più generale, leggibile nella trama argomentativa della sentenza della Corte Costituzionale innanzi richiamata, l’affermazione che il dovere del PM di compiere ogni attività necessaria per l’esercizio dell’azione penale va contemperato con il dovere, gravante sul PM, di esercitare ogni sua iniziativa – che direttamente si colleghi all’esigenza di un effettivo contraddittorio – in modo tale da consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa medesima.

…L’abuso del processo

Viene in rilievo, dunque, il tema dell’abuso del processo che, tra le varie accezioni attraverso cui si delinea, può essere esaminato, nella materia in esame, nella prospettiva, che investe in senso oggettivo la funzionalità del processo e, in particolare, il senso e la portata della sequenza degli atti procedimentali, il sistema delle invalidità processuali, la congruità delle sanzioni rispetto alla difformità dell’atto dal modello legale.

Il processo ruota intorno ad alcuni principi costitutivi, quali l’obbligatorietà dell’azione, il contraddittorio come metodo, la garanzia del diritto di difesa, la ragionevole durata e, in ragione di tali principi, sono fissate regole alla cui inosservanza conseguono sanzioni: il meccanismo sanzionatorio, al fine di realizzare l’effettività delle esigenze di tutela degli interessi sottostanti, deve risultare congruo.

Non vi è abuso quando vi è proporzione, congruità, tra meccanismo sanzionatorio e lesione degli interessi sottesi alla regola violata; vi potrà essere oggettivamente abuso quando, invece, vi è uno scollamento, una frattura, tra la violazione della regola e la presenza o l’assenza di una sanzione, ovvero la sua congruità.

Dunque, è possibile che vi siano sanzioni processuali senza lesione in tutti i casi in cui alla violazione della regola consegua una sanzione asimmetrica rispetto alla tutela degli interessi sottostanti la regola violata; è possibile però anche che vi siano anche lesioni senza sanzione, cioè violazione di regole strumentali alla tutela dei principi fondanti del processo a cui non consegue una sanzione.

Vi possono cioè essere comportamenti violativi di regole poste a tutela di interesse fondamentali del procedimento che non sono contrastati ovvero non adeguatamente contrastati Il provvedimento impugnato

…La valutazione del caso in esame

Tirando le fila del ragionamento svolto con riferimento al caso in esame si è evidentemente al cospetto di una iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente (effettuata il 22 luglio 2025) del tutto vaga e indeterminata, costituita da un elenco nominativo – dei pubblici ufficiali asseritamente corrotti e dei dipendenti delle società di navigazione che si erano interessati alla emissione dei biglietti gratuiti o a prezzi agevolati – con una mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate (artt. 110 e 318 cod. pen.).

Tale iscrizione ha generalizzato quella della notizia di reato di cui all’art. 318 cod. pen. già a carico di [nomi di indagati] e sulla base degli atti che si trovavano nella disponibilità degli inquirenti fin dall’ottobre 2024 (il telefono di RL; i dati tratti dal p.c. di MM; il file Excel nel quale vi erano già i nominativi dei beneficiari dei biglietti gratuiti, successivamente riordinati), praticamente estendendola all’elenco dei dipendenti e funzionari delle società di navigazione intervenuti o anche solo competenti nella emissione dei biglietti per “ricostruire la strategia aziendale del gruppo M.” e, infatti, il PM ha disposto il sequestro probatorio massivo del contenuto delle caselle di posta elettronica di tali dipendenti – fra i quali l’odierno ricorrente – evocando la necessità di ricostruire le relazioni tra i protagonisti degli accordi intercorsi.

L’incompiutezza della notizia di reato iscritta a carico del ricorrente si è materializzata, quanto al decreto di sequestro probatorio, nella sua redazione sotto forma di elenchi (un primo elenco, contenente i nominativi dei pubblici ufficiali indagati sulla base della sola circostanza di essere stati destinatari di biglietti gratuiti e/o a prezzi scontati; un secondo separato elenco i soggetti indagati per la dazione o promessa di utilità e un terzo elenco contente i nominativi delle società indagate) senza che sia possibile individuare – rispetto agli elementi costitutivi del reato di corruzione per l’esercizio della funzione – né l’atto di ufficio o la generica funzione asservita agli interessi delle società di navigazione, se non per l’appartenenza di parte dei beneficiari ad uffici che potevano svolgere ruoli di interesse in senso lato delle società di navigazione; né sono indicate le condotte dei singoli agenti pubblici o privati essendosi limitata alla generica indicazione della fruizione dei biglietti di favore (verosimilmente estratti dal file Excel di cui si è innanzi detto) o la loro attività, quali dipendenti e funzionari delle società, ai fini della emissione dei titoli di viaggio.

Anche con riferimento alla individuazione della fattispecie incriminatrice non si è, pertanto, in presenza della descrizione di un fatto illecito determinato, che presenti caratteri definiti e precisi e, per vero, neppure degli elementi cd. “nucleari” del reato (condotta e/o evento), perché del tutto privo della individuazione, rispetto al reato di corruzione di cui all’art. 318 cod. pen., di una descrizione dell’accordo criminoso e del contenuto del nesso sinallagmatico, evidentemente ricondotto alla mera fruizione di biglietti gratuiti o di favore che ne rappresenterebbero il corrispettivo.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, postula la prova dell’accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico. (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Rv. 287648 – 02), accordo che non può risolversi nella mera fruizione della utilità.

Il Tribunale non ha correttamente adempiuto al potere di verifica del giudice in merito limitandosi, rispetto alle deduzioni difensive (oggi riproposte), a rilevare che nella fase delle indagini preliminari …l’obbligo di motivazione in relazione alla imputazione è sufficientemente assolto dall’indicazione delle norme di legge violate, purchè, dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere gli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto.

Si tratta, tuttavia, di una riduttiva lettura della giurisprudenza che, invece, prescrive al giudice di stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato che non si risolve nel “prendere atto” della tesi accusatoria ma che deve attuare — pur nella impossibilità di verificarne la fondatezza-, l’esercizio del potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal PM.

L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.

Il Tribunale svolge, dunque, un ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657).

La giurisprudenza successiva ha chiarito che la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di tutte le risultanze processuali e, quindi, sia degli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia dele confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati (ex plurimis: Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Rv. 274693 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893 – 01; Sez. 1, n. 21736 dell’Il maggio 2007, Citarella, Rv. 236474-01).

…Difetto di proporzionalità del sequestro

Sono fondati anche i rilievi in tema di proporzionalità del disposto sequestro che il Tribunale ha motivato in termini apodittici, pur avendo espressamente richiamato nella motivazione i principi in materia.

La portata del disposto sequestro incide, infatti, sull’obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, affermato, con riferimento al sequestro probatorio, nella giurisprudenza di legittimità da tempo risalente (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 – 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01) e ribadito nelle decisioni più recenti, proprio in materia di sequestro di dispositivi informatici.

Si è infatti precisato che poiché in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del PM, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139 – 01).

Nel caso in esame, la descritta generalità e aspecificità della notizia di reato posta a fondamento del decreto e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati, corroborano la natura esplorativa del disposto sequestro la cui finalità è, evidentemente, quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma.

Consegue che va disposta la immediata restituzione del materiale in sequestro, senza trattenimento di copia dei dati informatici poiché, in tema di sequestro probatorio, ove sia disposta la restituzione di un supporto – sia esso informatico o cartaceo – contenente dati, non è ammessa la previa estrazione di copia, posto che tale operazione, privando il titolare dei dati della disponibilità esclusiva degli stessi, realizza un autonomo vincolo, non consentito senza differente atto ablatorio (Sez. 6, n. 45644 del 07/11/2024, Rv. 287373 – 01).

…Il dispositivo

Si annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto del PM presso il Tribunale del 22 luglio 2025 e si ordina l’immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento di copia dei dati informatici.

Note di commento

La sentenza annotata racconta una storia tutt’altro che nuova: un PM che iscrive nel registro ex art. 335, cod. proc. pen. una notizia di reato che tale non è ed emette un decreto di sequestro probatorio con finalità meramente esplorative; un Tribunale del Riesame che si adagia acriticamente sulle proposizioni accusatorie e ignora quelle difensive.

A ciò si aggiunga che nelle more del procedimento la C. SPA (la quale aveva incorporato la M. SPA) aveva ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM allo scopo di reperire documentazione riportante la indicazione di biglietti gratuiti ovvero di quelli che prevedono il pagamento di soli diritti portuali e tasse o con sconti superiori al 50%.

Si è pronunciata al riguardo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 23344/2025, 12 marzo/23 giugno 2025, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata.

Così concludeva l’estensore: “Nel caso di specie non è stato spiegato cosa in concreto sia stato sequestrato e, soprattutto, perché ciò che è stato sequestrato sarebbe strumentale alla prova dell’illecito dell’ente, essendosi il Pubblico Ministero limitato ad affermare che “appare opportuno acquisire anche ogni elemento relativo alle disposizioni aziendali inerenti i biglietti gratuiti o fortemente scontati”. Sul tema anche il Tribunale è silente”.

Un alert inequivocabile ma, a quanto pare, non raccolto.

A ciò si aggiunga ancora che, in virtù dell’ordinamento gerarchico degli uffici di Procura, i loro capi sono in grado di esercitare penetranti poteri di controllo, di veto, di avocazione sulle attività dei sostituti ma, sempre a quanto pare, questi poteri non sono stati attivati, neanche dopo il primo annullamento.

Questa storia e tutte le altre che le sono simili raccontano una comune cultura di PM e giudici ma purtroppo non è quella della giurisdizione e dei valori che devono informarla nella prospettiva del giusto processo.

Piacerebbe che nell’infuocata campagna referendaria in corso sulla separazione delle carriere, quale che sia la posizione sostenuta, si parlasse anche di queste vicende e degli strumenti attivabili per impedire che si ripetano.

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