Straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento conseguente alla sua espulsione: il rilievo della domanda di protezione internazionale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez.  1^, sentenza n. 6775/2026, 12/19 febbraio 2026, ha chiarito che la presentazione di una domanda di protezione internazionale non fa venir meno il rilievo penale della condotta di inottemperanza dello straniero all’ordine di allontanamento conseguente alla sua espulsione ha natura di reato permanente.

Che il reato contestato abbia natura permanente e sia stato commesso da epoca precedente a quella di accertamento, indicata nell’imputazione, e sino a quel momento e pertanto la presentazione successiva della domanda, non fa venir meno la rilevanza penale della condotta che si è già perfezionata (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, Rv. 284426 – 01).

Anche l’eventuale concessione del permesso di soggiorno provvisorio in attesa della decisione sulla domanda di asilo non è neppure considerato “giustificato motivo” per la precedente illecita permanenza (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Rv. 276810) tanto che l’offensività della condotta viene esclusa soltanto in caso di concessione del permesso di soggiorno fondato su condizioni preesistenti all’ordine di espulsione

Provvedimento impugnato

Con sentenza in data 7 ottobre 2025, il Giudice di pace di Vercelli dichiarava AL responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena della multa di 10.000 euro.

Ricorso per cassazione

Ricorre contro la decisione l’imputato per mezzo del suo difensore, affidando il ricorso a due motivi.

Con il primo motivo, lamenta violazione della legge extrapenale di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento all’errata applicazione della disciplina relativa agli effetti della presentazione della domanda di protezione internazionale e all’impatto della medesima sui provvedimenti amministrativi sottesi alla configurabilità della fattispecie (artt. 2 d.lgs. n. 142 del 2015 e 7 d.lgs. n. 25 del 2008).

In breve, rileva che l’avvenuta manifestazione di volontà di formalizzare domanda di protezione internazionale, mediante comunicazione a mezzo PEC inviata alla Questura di Torino, Ufficio immigrazione, per chiedere un appuntamento (che allegava insieme a fotografie che documentavano il tentativo di accesso del ricorrente agli uffici), aveva conferito all’imputato lo status di richiedente protezione internazionale cui, ai sensi dell’art. 7 d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, consegue il diritto a rimanere in Italia durante l’esame della domanda e dunque l’inefficacia del provvedimenti amministrativi a presupposto del reato.

Con il secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione per avere, da un lato, il giudice riconosciuto all’imputato lo status di richiedente protezione internazionale e, dall’altro, averlo condannato, non considerando gli effetti sul diritto alla permanenza in Italia che a tale condizione conseguono.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è infondato e se ne impone il rigetto.

I due motivi possono essere trattati contestualmente, risolvendosi entrambi in una censura di violazione della normativa sul diritto di restare in Italia al richiedente protezione internazionale durante l’esame della sua domanda (art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e sulla assunzione dello status di richiedente asilo al momento della domanda (art. 2 d.lgs. 18 agosto 2015 del n. 142, che a sua volta richiama l’art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008).

Occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie.

L’imputato risponde del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998.

Nel sistema normativo costituito dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero che ha violato l’ordine di allontanamento emesso dal Questore ai sensi comma 5-bis, per l’impossibilità di procedere all’accompagnamento alla frontiera, commette il reato previsto dal successivo comma 5-ter, primo periodo, salvo l’omissione sia dovuta a giustificato motivo; integra il più grave reato di cui all’art. 14 comma 5-quater l’ingiustificata ottemperanza ad un nuovo ed ulteriore provvedimento di espulsione e conseguente ordine di allontanamento ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo.

Si tratta di reati commissivi permanenti, che si perfezionano restando sul territorio nazionale oltre la data indicata nell’ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 40012 del 23/09/2009, Rv. 245325 – 01).

Come correttamente riportato dal ricorrente, l’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, applicabile alle domande proposte dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito con modifiche, dalla legge n. 132 del 2018, prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale (Cass., Sez. 1, 11/02/2022, n. 4561, Rv. 664015 – 01), sicché, fino alla decisione, l’efficacia del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti resta sospesa (Cass., Sez. 1, 18/05/2025, n. 13151, Rv. 674832 – 01).

In merito all’avvio della procedura, la giurisprudenza civile (da ultimo, cfr. Cass., Sez. 1, n. 23993 del 09/04/2025, n.m.) ha chiarito che la manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale non richiede una particolare forma e obbliga l’autorità a registrarla. Anche l’istanza inoltrata dall’interessato a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, costituisce manifestazione di volontà di chiedere la protezione e onera l’Amministrazione di riceverla (inoltrandola al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass. Sez. 1, 10/04/2024, n. 9597, Rv. 670879 – 01).

Ciò premesso, in via preliminare si osserva che, nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a dimostrazione della dedotta pendenza del procedimento di protezione internazionale, se non una PEC del difensore con richiesta di appuntamento, il cui esito non è stato prodotto, e delle foto che documentano lo stazionamento in strada dell’imputato, davanti alla Questura, da cui non può univocamente desumersi alcuna finalità; peraltro, al momento del processo davanti al Giudice di pace, oltre un anno dopo l’invio della PEC, la difesa non risulta aver prodotto alcuna risposta o prova della reale fissazione di un appuntamento o comunque elementi per ritenere che la formalizzazione della domanda fosse avvenuta.

In disparte tale rilievo, va osservato che, comunque, la sentenza impugnata ha ravvisato correttamente la fattispecie incriminatrice, il cui perfezionamento si realizza con lo scadere del termine fissato dall’ordine di allontanamento del Questore, intervenuto in questo caso, nel gennaio 2024, non rilevando il diverso e successivo momento dell’accertamento del reato.

Non vi è dubbio, infatti, che il reato contestato abbia natura permanente e sia stato commesso da epoca precedente a quella di accertamento, indicata nell’imputazione, e sino a quel momento e pertanto la presentazione successiva della domanda non fa venir meno la rilevanza penale della condotta che si è già perfezionata (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, Rv. 284426 – 01).

Anche l’eventuale concessione del permesso di soggiorno provvisorio in attesa della decisione sulla domanda di asilo non è neppure considerato “giustificato motivo” per la precedente illecita permanenza (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Rv. 276810) tanto che l’offensività della condotta viene esclusa soltanto in caso di concessione del permesso di soggiorno fondato su condizioni preesistenti all’ordine di espulsione (Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, Rv. 284426 – 01).

Il Giudice di pace di Vercelli ha posto a fondamento della decisione la circostanza che l’imputato, controllato in data 08/08/2024, non si fosse allontanato dall’Italia malgrado il decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 16/08/2023 e un successivo ordine di allontanamento del Questore di Rimini del 02/01/2024, con intimazione a lasciare il territorio nazionale nel termine di sette giorni.

La dedotta pendenza del procedimento di protezione internazionale non era ritenuta dal Giudice di pace ostativa alla condanna, in quanto il precedente decreto di espulsione e l’ordine di allontanamento erano di qualche mese antecedenti, sicché il reato si era già perfezionato prima che l’istanza di protezione fosse presentata.

Nel caso in esame, pertanto, non solo non è documentata la dedotta pendenza del procedimento di protezione internazionale, ma la contravvenzione è stata commessa in data anteriore ad ogni attività eventuale volta a formalizzare la domanda, con conseguente infondatezza del ricorso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

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