Con la sentenza numero 19, depositata oggi, (allegata al post) la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese nel 2022 dal senatore Matteo Renzi nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale di Potenza per il reato di diffamazione aggravata, costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.
L’antefatto verte sulle dichiarazioni rese da Matteo Renzi, all’epoca senatore, nei confronti del dott. Francesco Basentini nel corso della trasmissione televisiva «Non è l’Arena» del 29 maggio 2022.
Il procedimento per diffamazione aggravata scaturisce dalle dichiarazioni controverse, come risultanti dal capo di imputazione, per cui il senatore Renzi avrebbe lasciato intendere che l’attività di indagine coordinata dal dott. Basentini, quale sostituto procuratore in servizio presso la Procura di Potenza, nel procedimento penale cosiddetto Tempa Rossa, sarebbe stata funzionale a ottenere la nomina a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) da parte del Ministro della giustizia dell’epoca Alfonso Bonafede.
La Consulta era chiamata a decidere se costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni e sono come tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione
Il Senato della Repubblica, su richiesta del senatore Renzi, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni da questi espresse, ritenendo che le stesse trovassero copertura in quanto affermato dal medesimo senatore Renzi il 20 maggio 2020 nel corso della discussione parlamentare sulle mozioni di sfiducia individuale proposte nei confronti dell’allora Ministro della giustizia.
Il Tribunale di Potenza ha contestato questa decisione, ritenendo che tra le dichiarazioni fatte dal senatore Renzi in sede parlamentare e le affermazioni fatte nel corso di una trasmissione televisiva in epoca successiva non fosse ravvisabile quella corrispondenza di contenuto che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, consente di ritenere le opinioni espresse al di fuori del Parlamento insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Corte ha dichiarato non fondato il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza in quanto tutte le dichiarazioni controverse, concernenti la nomina di un magistrato a capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la gestione delle carceri nel periodo della pandemia e la conduzione di una inchiesta da parte del medesimo magistrato, considerate nel loro complesso, devono ritenersi riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo del Governo, e in particolare del singolo ministro; funzione che appartiene al Parlamento e a ogni suo componente.
La Corte ha altresì ritenuto le medesime dichiarazioni espressive della funzione di informazione nei confronti dell’elettorato e di assunzione di responsabilità politica per le scelte compiute, anch’essa propria del mandato parlamentare ai sensi dell’articolo 67 della Costituzione, che della prerogativa dell’insindacabilità delle opinioni costituisce il fondamento primo e il limite.
