La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 6531/2026 ha ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della “immediatezza”, contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della “res” e l’uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 – 02; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821).
Invero, come è stato precisato, «ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l’assicurazione dell’impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica» (Sez. 2, n. 3721 del 18/05/1990, Villa, Rv. 186764). Pertanto, «il requisito della “immediatezza”, richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l’impunità» (Sez. 6, n. 2410 del 25/06/1999, Concas, Rv. 214926); infatti, tra la violenza costitutiva del reato e l’impossessamento deve sussistere «un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentalità, sicché l’impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa» (Sez. 2, n. 42076 del 03/11/2010, Arillo, Rv. 248509).
La valutazione della sussistenza dell’unitarietà dell’azione nei casi in cui la violenza e la minaccia, in ipotesi dirette a conseguire l’impunità, non siano contestuali è affidata al giudice del merito al quale è devoluto il giudizio sulla ricostruzione della condotta e sulla sua qualificazione giuridica.
Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari prendeva atto del fatto che il C. aveva sottratto i beni circa tre ore prima del momento in cui era stato sorpreso dagli operanti mentre era intento a commettere un’altra azione predatoria, il che – secondo la sua logica valutazione – non consentiva di ritenere che la violenza agita nei confronti delle forze dell’ordine fosse collegabile all’impossessamento degli oggetti appresi precedentemente; riteneva, quindi, che mancasse il requisito della immediatezza e che la violenza esercitata fosse funzionale a garantire l’impunità solo in relazione all’ultima azione predatoria.
Si tratta di una valutazione di merito che non si presta ad alcuna censura in quanto offre una persuasiva e logica valutazione sia in ordine alla sussistenza del requisito dell’immediatezza che alla qualificazione giuridica (furto invece che rapina impropria).
