Procura al difensore: nel dubbio più facoltà invece che meno (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 6830 depositata il 19 febbraio 2026 ha stabilito che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell’art. 1367 cod. civ., secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01).

Nel caso esaminato la Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Ravenna. La Corte di merito ha ritenuto che il difensore non fosse munito della procura speciale, necessaria per proporre la richiesta, in quanto quella prodotta in atti non avrebbe elencato, tra le facoltà conferite, quella di presentare istanza di rescissione del giudicato

In proposito, è stato efficacemente affermato, in una recente decisione, che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell’art. 1367 cod. civ., secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01).

In altra decisione, si è sostenuto, sullo stesso solco di favore verso gli interessi della parte, che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dalla interpretazione del mandato – di attribuire anche un siffatto potere (Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, M., Rv. 273436-01, in fattispecie in cui è stata ritenuta idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva “ogni facoltà prevista dalla legge“, essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado).

Applicando tali princìpi al caso in esame, la procura speciale rilasciata dal ricorrente doveva ritenersi valida, ciò che comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna affinché proceda alla valutazione della richiesta di rescissione del giudicato.

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