L’avvocato accompagnatore sotto mentite spoglie (Redazione)

Accompagnare da controparte il proprio cliente facendo finta di esserne solo l’amico e non pure l’avvocato.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 281/2025 ha esaminato il caso di un avvocato che (incolpazione): “Violazione degli artt. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) 35 (Dovere di corretta informazione) 41 (Rapporti con la parte assistita da collega) Codice Deontologico Forense, per essersi messa in contatto diretto con la controparte, sig. [AAA], presso la sua abitazione e per avere, in forma vincolata commissiva, attribuito a sé un falso stato, inteso come condizione della persona all’interno della società, con l’attribuzione a sé di una qualifica diversa da quella posseduta di Avvocato, rilevante in astratto nell’ambito del rapporto ingannatorio”

Decisione:

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio della controparte fingendo di accompagnarvi il proprio cliente in qualità di amico e quindi dissimulando il proprio status di difensore, in violazione dell’art. 35 cdf, nonché dell’art. 41 cdf allorché la controparte sia assistita da un Collega

Nel caso di specie, l’avvocato aveva accompagnato la cliente presso l’abitazione dell’ex compagno, non presentandosi come il di lei legale, ma asserendo di esserne amico e di lavorare presso una libreria di famiglia.

In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025

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