Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 6532/2026, 21 gennaio/17 febbraio 2026, si è soffermata sulla natura, sui presupposti e sull’oggetto del sequestro cosiddetto impeditivo.
Il sequestro preventivo “non” finalizzato alla confisca, ma diretto ad impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato, implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691 – 01; Sez. 5, n. 37033 del 16/06/2006, Rv. 235283 – 01; Sez. 2 n.3108 del 29/11/2023 n.m.; Sez. 3 n. 40865 del 21/09/2022, Rv. 283701; sez. 2, n. 33463 del 09/12/2022, dep. 2023, n.m.; sez. 2, n. 16728 del 12/01/2023, n.m).
Nel rispetto di tali consolidate coordinate ermeneutiche è stato affermato che sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd. “superbonus 110%”), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose “pertinenti” al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processualpenalistiche, che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto (Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Rv. 283701 – 01).
Con specifico riguardo al vincolo di crediti di imposta ottenuti con condotte fraudolente deve essere riaffermato che tali crediti sono “inesistenti”, dunque non cedibili, mancando il loro “presupposto costitutivo” (cosi Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, § 10): inesistente il diritto alla detrazione, è inesistente anche il suo correlato cartolare, che non può né circolare né essere compensato: si è già affermato, sul punto, che i crediti di imposta ceduti ai sensi dell’art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d’imposta di “costi in realtà non sostenuti”, al delitto previsto dall’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti (Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Rv. 284054 – 01).
Il credito ceduto è, infatti, la proiezione cartolare del profitto nummario generato dalla truffa: l’attività fraudolenta si esprime, infatti, non solo nella falsa rappresentazione dell’esistenza dei requisiti per la detrazione, ma anche nella cessione di un credito “vuoto”, perché fondato su un inesistente diritto del committente alla detrazione fiscale.
Ne consegue che i cessionari – se in buona fede – sono essi stessi vittime della attività decettiva.
La cessione fraudolenta del credito, che danneggia direttamente i cessionari, può concorrere con la condotta fraudolenta consumata ai danni dello Stato, e da essa si distingue. È possibile, infatti, che i cessionari in buona fede siano stati tratti in inganno circa la sussistenza del credito da detrazione che potrebbero avere acquistato non avendo la consapevolezza che si tratta di un titolo “vuoto” e, dunque, inutilizzabile.
In conclusione, si ritiene che le frodi generate dall’abuso delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sul c.d. “superbonus” possono – in astratto – essere dirette sia nei confronti dei cessionari che dello Stato con condotte concorrenti. E che le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla “monetizzazione del credito”, che nella proiezione cartolare di tale credito.
Sia il “credito di imposta” che il suo “correlato nummario” – ovvero il denaro generato dalla sua liquidazione – costituiscono il “profitto” della truffa, in quanto sono stati direttamente generati dalla condotta illecita e, come tali, possono essere:
(a) oggetto di sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen.;
(b) oggetto come nel caso in esame, di sequestro preventivo “impeditivo” funzionale ad evitare l’utilizzo del credito inesistente e, dunque, ad impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato.
In questo quadro:
(a) la buona fede dei cessionari è del tutto irrilevante quando il sequestro cautelare è “impeditivo”;
(b) rileva, invece, nel caso in cui il sequestro sia funzionale a garantire la confisca, dato che, in previsione della possibile definitività del vincolo, è necessario verificare se i cessionari siano “vittima” della frode, dunque titolari di un diritto alla restituzione.
Nel caso in esame, il credito acquisto dalla cessionaria ricorrente, sulla base degli elementi raccolti, è da considerarsi “inesistente”; lo stesso è stato pertanto legittimamente vincolato con il sequestro “impeditivo”: la funzione del vincolo imposto è quella di evitare la circolazione del credito e la perpetrazione di “ulteriori reati”, come quelli consumabili attraverso la compensazione dei crediti inesistenti generati dalla truffa con debiti erariali. Tale funzione del sequestro non può essere surrogata dalla fideiussione bancaria proposta “in sostituzione” dal ricorrente, non solo perché lo strumento ideato non è previsto dall’ordinamento, ma anche perché la sostituzione del vincolo con la fideiussione non impedirebbe la circolazione del credito inesistente.
