Dal sito web istituzionale del Ministero della Giustizia abbiamo tratto (a questo link per accedere al file zippato) il verbale n. 23 del 3 febbraio 2005 della riunione della Commissione esaminatrice del concorso per 400 posti di notaio (allegato alla fine del post), avente ad oggetto la definizione dei criteri di valutazione delle prove scritte.
È l’ultimo documento disponibile nell’apposita pagina e vi si legge, tra l’altro, quanto segue:
“La Commissione stabilisce che terrà conto dei seguenti criteri nella valutazione degli elaborati.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Al fine della valutazione di idoneità del candidato per l’ammissione alle prove orali, saranno considerati:
- la correttezza nell’uso della lingua italiana, in assenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, non occasionali né riconducibili a semplici lapsus calami;
- il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’ordinamento giuridico per la corretta redazione dell’atto notarile;
- la conformità dell’atto alle altre norme giuridiche;
- la coerenza di ciascun elaborato con il rispettivo tema e la rispondenza di ciascun atto a quanto richiesto dal tema al candidato;
- l’adeguatezza di ciascun atto alla volontà, agli intenti e agli interessi delle parti, quali desumibili dal tema proposto, nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge;
- la completezza, la coerenza logica, la chiarezza espositiva e l’esattezza giuridica nello svolgimento della parte teorica, con particolare riguardo alla motivazione delle scelte compiute nella redazione dell’atto e alla trattazione degli istituti giuridici applicati dal candidato e di quelli richiesti dal tema proposto.
“La Commissione stabilisce che le seguenti situazioni saranno considerate ai fini del giudizio complessivo di non idoneità del candidato per l’ammissione alle prove orali.
SITUAZIONI CHE SARANNO CONSIDERATE AI FINI DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO DI NON IDONEITÀ DEL CANDIDATO PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI
– I –
1. Il candidato sarà dichiarato non idoneo per l’ammissione alla prova orale, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166 del 2006, nel caso in cui siano emerse:
- una causa di nullità formale o sostanziale dell’atto, anche soltanto parziale;
- insufficienze gravi riferibili ad una o più delle seguenti ragioni: grave travisamento del tema proposto; grave incompletezza dell’atto; gravi incongruità nelle soluzioni adottate o contraddittorietà manifesta di queste ultime, anche per contrasto con le relative motivazioni; gravi omissioni o gravi insufficienze nella trattazione degli istituti giuridici applicati dal candidato o richiesti dal tema proposto; gravi errori di diritto nella redazione dell’atto o nello svolgimento della parte teorica.
2. Il candidato sarà dichiarato non idoneo per l’ammissione alla prova orale, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166 del 2006, nel caso in cui una delle situazioni di cui alle lett. a) e b) che precedono sia riscontrata nella lettura del primo o del secondo elaborato; in tal caso non si procederà alla lettura degli elaborati successivi.
– II –
Ai fini del giudizio complessivo di non idoneità del candidato, di cui all’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 166 del 2006, saranno considerate le criticità indicate in una o più delle seguenti lettere:
- difetto di correttezza nell’uso della lingua italiana, per la presenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, non occasionali né riconducibili a semplici lapsus calami;
- inosservanza delle prescrizioni stabilite dall’ordinamento giuridico per la corretta redazione degli atti notarili;
- non conformità dell’atto alle altre norme giuridiche;
- incoerenza tra l’elaborato e il rispettivo tema proposto o mancanza di rispondenza dell’atto a quanto richiesto dal tema al candidato;
- inadeguatezza dell’atto rispetto alla volontà, agli intenti e agli interessi delle parti, quali desumibili dal tema proposto, ove non sia giustificata dall’esigenza di rispettare norme giuridiche inderogabili;
- difetto di completezza o di coerenza logica o di chiarezza o di esattezza giuridica nello svolgimento della parte teorica, in relazione alla motivazione delle scelte compiute nella redazione dell’atto o in relazione alla trattazione degli istituti giuridici applicati dal candidato e di quelli richiesti dal tema proposto”.
I lettori possono adesso meglio apprezzare quanto sia stridente il contrasto tra i suddetti criteri e le annotazioni contenute nel foglio Excel finito all’attenzione dei media (a questo link per il nostro post sull’argomento).
